LA RETTRICE
Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visti i decreti MUR 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
Visti il decreto MUR 8 gennaio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 13 luglio 2021 e in particolare la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 “Riforma delle classi di laurea” nel senso di un incremento della flessibilità e dell’interdisciplinarietà dei corsi di studio;
Visto il decreto MUR 6 giugno 2023 n. 96 “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” con il quale si richiede di procedere all’adeguamento dei Regolamenti didattici di Ateneo entro il 30 novembre 2023 al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1 del PNRR;
Vista la nota MUR 5 ottobre 2023 con la quale sono state date indicazioni operative per l’integrazione dei Regolamenti didattici di Ateneo alle disposizioni del D.M. n. 96/2023 e con cui si specifica che tale integrazione potrà avvalersi di una un’approvazione “semplificata” che vede nel decreto rettorale l’esplicita attestazione che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati dal D.M. stesso;
Richiamata la delibera del 24 ottobre 2023, rep. n. 257, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha reso il suo parere favorevole all’adeguamento dell’art. 11 c. 3 del regolamento didattico di Ateneo alle sole modifiche riferite ai punti indicati nella Nota MUR prot. 17702 del 5 ottobre;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 novembre 2023, rep. n. 130 con la quale è stato approvato l’adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo alle sole modifiche riferite ai punti indicati nella Nota MUR prot. 17702 del 5 ottobre;
Vista l’approvazione del CUN alla proposta di modifica del Regolamento didattico di Ateneo resa nell’adunanza del 15 novembre 2023;
Visto il decreto direttoriale MUR del 17 novembre 2023 n. 22637 con il quale viene approvata la proposta di modifica del Regolamento didattico di Ateneo e che all’art. 2 stabilisce che la Rettrice provvederà ad emanare con proprio decreto tale modifica al Regolamento Didattico di Ateneo parte generale;
AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
1. | di emanare il Regolamento Didattico di Ateneo– Parte generale, il cui testo allegato fa parte integrante del presente decreto, stabilendone l’entrata in vigore alla data del presente decreto; |
2. | di incaricare l’Ufficio Offerta formativa dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. |
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO PARTE PRIMA
INDICE
Art. 1 Ordinamento degli studi……………………………………………………………………………………………
Art. 2 Offerta formativa…………………………………………………………………………………………………….
Art. 3 Ordinamenti didattici dei corsi di studio……………………………………………………………………..
Art. 4 Regolamenti didattici dei corsi di studio…………………………………………………………………….
Art. 5 Regolamento delle Scuole di Ateneo………………………………………………………………………….
Art. 6 Pubblicazione dell’offerta didattica……………………………………………………………………………
Art. 7 Compiti delle strutture……………………………………………………………………………………………..
Art. 8 Compiti didattici……………………………………………………………………………………………………..
Art. 9 Verifiche di profitto…………………………………………………………………………………………………
Art. 10 Commissioni esaminatrici…………………………………………………………………………………………
Art. 11 Studenti………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 12 Iscrizione a singoli insegnamenti……………………………………………………………………………..
Art. 13 Procedure amministrative delle carriere degli studenti………………………………………………..
Art. 14 Attività di orientamento e tutorato……………………………………………………………………………
Art. 15 Requisiti per l’ammissione………………………………………………………………………………………
Art. 16 Ammissione condizionata al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico…………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 17 Valutazione della qualità delle attività svolte…………………………………………………………….
Art. 18 Certificazione del titolo di studio……………………………………………………………………………..
Art. 19 Rapporti internazionali……………………………………………………………………………………………
Art. 20 Norme transitorie……………………………………………………………………………………………………
Art. 21 Strutture didattiche e Strutture di raccordo………………………………………………………………..
Art. 1 Ordinamento degli studi
- Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Padova, nonché gli aspetti di organizzazione delle attività comuni ai corsi di studio, in conformità alla normativa vigente.
- Ai fini del presente regolamento:
- per strutture didattiche si intendono i Dipartimenti, i quali si raggruppano in strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo;
- per corsi di studio si intendono i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale;
- per istituzione di un ordinamento didattico si intende la procedura prevista dall’art. 11, comma 1 della Legge 341/90;
- per istituzione di un corso di studio si intende la prima attivazione dello stesso;
- per docente s’intende ogni dipendente dell’Ateneo che abbia la qualifica di professore di ruolo o di ricercatore di ruolo o di assistente ordinario o di ricercatore a tempo determinato;
- per insegnamento si intende ogni attività formativa in ambiti disciplinari di base, caratterizzanti, affini o integrativi;
- per Dipartimenti interessati si intendono quelli tra i Dipartimenti raggruppati nella Scuola che assolvono l’attività didattica nel Corso di studio cui si riferisce la delibera che la Scuola è chiamata a prendere;
- per sentiti i Dipartimenti interessati si intende su deliberazione motivata dei Dipartimenti interessati.
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l’Università degli Studi di Padova costituiscono la parte seconda del presente regolamento.
- L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta di una Scuola, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e acquisita, quando prevista, la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- Se la deliberazione della Scuola è difforme dalla delibera motivata di uno o più dei Dipartimenti interessati, la Scuola trasmette la propria deliberazione, unitamente a quelle di tutti i Dipartimenti interessati, al Senato Accademico, il quale si pronuncia motivatamente sulla questione.
- Ai soli fini didattici l’anno accademico ha inizio il 1° ottobre e ha termine il 30 settembre dell’anno solare successivo.
Art. 2 Offerta formativa
- L’Università degli Studi di Padova istituisce, oltre ai corsi di studio di cui all’articolo 1, corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
- I corsi di specializzazione con i relativi ordinamenti didattici sono disciplinati nell’autonoma sezione del regolamento didattico di Ateneo.
- L’Università degli Studi di Padova istituisce, ai sensi della normativa vigente, Scuole di dottorato di ricerca disciplinate dall’apposito regolamento.
- L’Università degli Studi di Padova istituisce corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, i master universitari di primo e di secondo livello, disciplinati dall’apposito regolamento.
- L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e dei commi 51-57 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e provvedimenti conseguenti, promuove e organizza anche attività di formazione finalizzata all’apprendimento permanente e servizi didattici integrativi disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche o scientifiche. L’Università degli Studi di Padova rilascia agli iscritti attestati delle attività svolte.
- L’Università degli Studi di Padova può realizzare i corsi di studio di cui all’articolo 1 e altre iniziative di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, rilasciando anche congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli e/o diplomi sulla base di apposite convenzioni da perfezionare prima dell’attivazione del corso di studio.
Art. 3
Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l’Università degli Studi di Padova sono emanati nel rispetto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dei successivi decreti ministeriali e del presente regolamento didattico di Ateneo.
Essi vengono redatti sia in lingua italiana che in lingua inglese, secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale.
In particolare gli ordinamenti didattici determinano:
- la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea;
- l’eventuale erogazione dell’intero corso di studio in lingua straniera;
- il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- il numero intero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; tale frazione non può essere comunque inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;
- le conoscenze richieste per l’accesso e le relative modalità di verifica, rinviando anche al regolamento didattico del corso di studio.
- Le determinazioni di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), sono assunte dall’Ateneo previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli
sbocchi professionali, che dovranno essere individuati anche in relazione alle professioni classificate dall’ISTAT. La consultazione delle parti sociali avviene secondo le Linee guida stabilite dall’Ateneo.
- I corsi di laurea afferenti alla stessa classe, che non siano stati dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico, condividono le attività di base e le attività caratterizzanti per almeno 60 CFU.
- Gli ordinamenti didattici possono prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40% o il 30%, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio
Art. 4
Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Le norme per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
- Tali regolamenti sono approvati, nel rispetto dell’articolo 12, comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dai competenti consigli della Scuola acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati su proposta del Consiglio di corso di studio interessato ovvero, per i corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato ordinatore nominato con le modalità stabilite dal Senato Accademico.
I regolamenti didattici dei corsi di studio, prima dell’approvazione, sono sottoposti per un parere al competente Servizio della Direzione generale.
Tutti i predetti regolamenti, redatti secondo lo schema di regolamento didattico di corso di studio approvato dal Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sono emanati dal Rettore previa verifica della loro conformità al regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente.
- I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano in particolare:
- l’elenco delle attività formative (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, stage, tirocini, progetti, tesi, ecc.) redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale; per i singoli insegnamenti vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, l’eventuale articolazione in moduli e la lingua di erogazione;
- gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; alle Commissioni didattiche paritetiche di cui all’art. 54 dello Statuto spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi;
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario e comunque nel rispetto dei vincoli fissati dall’ordinamento del corso di studio e degli obiettivi formativi specifici dello stesso;
- con quali modalità, tra quelle individuate dagli Organi di governo, gli studenti adeguano il proprio piano di studio all’offerta formativa annuale qualora modificata rispetto a quella dell’anno accademico di immatricolazione;
- la tipologia delle forme didattiche anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del
profitto degli studenti;
- le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
- le modalità di verifica dei requisiti d’accesso;
- gli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di assolvimento, quando previsti;
- i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU già acquisiti dagli studenti e per l’eventuale attribuzione del voto;
- le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria della lingua di un Paese dell’Unione Europea con riferimento ai livelli richiesti, nonché di quanto previsto nell’articolo 10, comma 5, lettere d ed e del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
- le forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e l’eventuale numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari;
- i criteri e le modalità con le quali il Consiglio di corso di studio, su istanza dell’interessato, determina la corrispondenza fra CFU previsti nell’ordinamento del corso e quelli acquisiti presso altri corsi dell’Ateneo, altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali nonché presso soggetti esterni all’Università. Nel caso dei riconoscimenti previsti all’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di studio dal relativo ordinamento didattico entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- L’aggiornamento annuale dell’elenco previsto al comma precedente, lettera a) avviene anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nella banca dati ministeriale dell’offerta formativa prima dell’inizio dell’anno accademico.
L’elenco potrà essere sostituito da un allegato al regolamento didattico del corso di studio che riporti un indirizzo o un percorso internet, dove saranno reperibili tutte le informazioni, costantemente aggiornato a cura del Dipartimento di riferimento in collaborazione con la Scuola di Ateneo competente.
Art. 5
Regolamento delle Scuole di Ateneo
- Il Regolamento delle Scuole di Ateneo, ai sensi dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova, contiene le norme relative al loro funzionamento, a quello degli organi interni e alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche. Esso è approvato dal Senato Accademico previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all’albo ufficiale di ateneo e sul sito web istituzionale.
- Il raggruppamento di un Dipartimento in più Scuole è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo sulla base di valutazioni inerenti le attività ritenute necessarie, complementari o congruenti a più strutture di raccordo.
Art. 6
Pubblicazione dell’offerta didattica
- La divulgazione dell’offerta didattica e dei servizi dell’Università degli Studi di Padova, relativa ad ogni anno accademico, avviene attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo oltre che attraverso eventuali altre forme di comunicazione.
Tali strumenti informativi dovranno garantire, nel rispetto dei requisiti di trasparenza previsti
dalla normativa vigente, una corretta, completa e tempestiva comunicazione nei confronti di studenti e futuri studenti.
- Attraverso le comunicazioni di cui al comma precedente si attua la pubblicità dell’informazione.
Art. 7
Compiti delle strutture
- I Dipartimenti, su proposta dei Consigli di corso di studio, provvedono alla programmazione delle attività formative erogate dal proprio personale e ne verificano, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo svolgimento in modo da realizzare il perseguimento degli obiettivi formativi previsti. I Dipartimenti programmano e verificano, sentite le Scuole, la piena ed equilibrata utilizzazione della risorsa docente.
- Con apposita delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato, è individuato il responsabile per ogni attività formativa, anche se articolata in moduli o comprendente corsi integrativi.
- I Dipartimenti di riferimento approvano l’assetto didattico annuale, lo trasmettono alle Scuole e si assumono la responsabilità e gli oneri di gestione finanziaria e amministrativa anche in relazione agli obiettivi strategici, programmati ogni triennio, dei Dipartimenti.
- Le Scuole coordinano e razionalizzano, di intesa con i corsi di studio, le attività didattiche programmate dai Dipartimenti organizzando i servizi comuni al fine di garantire una gestione integrata dei corsi di studio e verificano, d’intesa con il Dipartimento di riferimento di ciascun corso di studio, il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell’apprendimento effettuate dalle Commissioni didattiche paritetiche di cui all’art. 4 comma 3 lettera b).
Art. 8 Compiti didattici
- Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, fatto salvo quanto previsto dagli Organi accademici per l’assolvimento degli obblighi didattici, i docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo le loro attività di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale, nella Scuola Galileiana di Studi Superiori, nei corsi di tirocinio formativo attivo, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca, nonché nelle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato loro assegnate.
- Il numero delle ore dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal responsabile dell’attività formativa su apposito registro conforme al modello approvato dal Senato Accademico. Detto registro va depositato, entro due mesi dalla fine delle lezioni, presso il Dipartimento di riferimento del corso di studio o, su proposta del Dipartimento di riferimento approvata dal Consiglio della Scuola, presso la Scuola competente.
I registri sono accessibili nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
- I Presidenti delle commissioni sono tenuti alla verbalizzazione degli esami entro 15 giorni dal termine della sessione di riferimento o, per gli appelli fuori sessione, entro 15 giorni dalla data dell’appello.
- I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità approvate dal Dipartimento di afferenza, ovvero dal Dipartimento di riferimento del corso di studio qualora si tratti di responsabili di attività formative i quali non siano docenti dell’Ateneo.
- L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, spetta al Consiglio del Dipartimento di afferenza del docente, su proposta delle Scuole.
- I criteri di formazione dell’orario delle attività didattiche sono definiti dal Consiglio della Scuola, raccogliendo le proposte dei Dipartimenti interessati, in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti e delle aule disponibili. Gli orari sono resi pubblici con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni.
Art. 9 Verifiche di profitto
- Lo svolgimento degli esami e delle verifiche finali del profitto nelle attività formative ha luogo nelle forme e alle scadenze stabilite dal Dipartimento di riferimento del corso di studio con il coordinamento della Scuola competente.
- Con il superamento dell’esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività formativa. Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa, fatti salvi i tirocini annuali dei corsi di studio delle professioni sanitarie, lo studente ha a propria disposizione, per ciascun anno accademico e compatibilmente con le scadenze fissate per gli appelli di laurea, cinque appelli:
- uno o due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l’attività;
- uno o due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti;
- uno o due collocati in sessioni diverse dalle precedenti.
Il Dipartimento di riferimento del corso di studio con il coordinamento della Scuola competente può prevedere ulteriori appelli di recupero all’interno delle sessioni fissate dal Senato Accademico, eventualmente stabilendo specifiche limitazioni alla fruizione degli stessi. Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello non potrà essere inferiore a dieci giorni per l’ordinamento trimestrale e a quattordici giorni per l’ordinamento semestrale.
Deroghe al numero minimo di cinque appelli possono essere approvate dal Senato Accademico per le Scuole che, sentiti i Dipartimenti raggruppati, ne facciano motivata richiesta.
Tutti i CFU necessari per il conseguimento del titolo devono essere acquisiti entro 15 giorni dall’inizio dell’appello di laurea.
- Il calendario delle sessioni d’esame, contenuto nel Calendario Accademico, è reso noto prima dell’inizio dell’anno accademico.
- Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali sono rese note secondo le modalità definite dalle Scuole prima dell’inizio del trimestre o del semestre.
- Le date degli esami possono essere modificate dal responsabile dell’attività formativa previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio, il quale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio della Scuola competente. In ogni caso non sono consentite le anticipazioni degli appelli.
- Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il Dipartimento di riferimento del corso di studio con il coordinamento della Scuola competente stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell’arco dell’anno accademico, all’interno dei periodi fissati dal Calendario Accademico.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prove finali regolamentate annualmente attraverso apposito decreto ministeriale.
Art. 10 Commissioni esaminatrici
- Per ogni attività formativa, l’esame o la verifica finale del profitto individuale avviene ad opera di una commissione che ne assicura il carattere pubblico.
- L’eventuale articolazione di una attività formativa in moduli coordinati comporta un’unica valutazione collegiale, con modalità approvate dal Presidente del Consiglio del corso di studio su proposta del responsabile concertata con i titolari dei singoli moduli, secondo criteri proposti dalla Scuola competente, sentiti i Dipartimenti raggruppati.
- La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da membri effettivi e supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di Dipartimento nomina un sostituto.
- Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l’attribuzione di un voto, l’acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso il termine “idoneo” oppure “approvato”.
Un esame già verbalizzato con esito positivo non può essere sostenuto nuovamente.
- Per la prova finale del corso di studio il Direttore del Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente nomina una commissione costituita da almeno 5 docenti, anche di altro ateneo, fra i quali individua il Presidente, salvo il caso indicato al comma 7 dell’articolo precedente per il quale si fa rinvio alla specifica normativa. Il voto è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
- Le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche finali di profitto sono disciplinate nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
- Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
- I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere al termine di ogni appello all’ufficio competente i verbali delle prove effettuate.
Art. 11 Studenti
- Ai fini del presente regolamento sono studenti dell’Università degli Studi di Padova coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato.
- L’iscrizione si perfeziona con il pagamento, se prescritto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme.
- E’ consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
- L’iscrizione in corso d’anno ad una laurea magistrale che non sia a ciclo unico è deliberata annualmente dal Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente nei limiti fissati dal Senato Accademico.
- Il regolamento delle Scuole di dottorato disciplina l’eventuale compatibilità con la contemporanea iscrizione ad altri corsi.
- Il Senato Accademico delibera ogni anno, con il Calendario Accademico, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l’inizio delle attività didattiche.
- Il Rettore può accogliere motivate istanze o domande presentate oltre i termini stabiliti. In particolare:
- per i corsi ad accesso libero possono essere accolte oltre i termini le domande di preimmatricolazione e di immatricolazione / iscrizione solo per coloro che hanno sostenuto la prova di accesso;
- per i corsi a numero programmato a livello locale possono essere accolte oltre i termini solo le domande di immatricolazione / iscrizione presentate da candidati utilmente collocatisi nella graduatoria di ammissione e, nel caso di una pluralità di istanze, secondo l’ordine risultante dopo che tutti i candidati che hanno presentato la domanda nei termini sono stati iscritti.
- Lo studente può rinunciare alla prosecuzione degli studi con espressa e formale dichiarazione di volontà. La rinuncia non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione e consente l’eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti. Lo studente può inoltre chiedere la sospensione della propria carriera secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 13.
- Lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all’Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente. In ogni caso, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all’Università degli Studi di Padova o dalla data dell’ultimo esame o verifica del profitto superati.
- La figura dello studente non impegnato a tempo pieno negli studi universitari è disciplinata nel regolamento di cui all’articolo 13.
- Lo studente può acquisire dei CFU presso altri Atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente
- Lo studente può conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione
Art. 12
Iscrizione a singoli insegnamenti
1. L’iscrizione a singoli insegnamenti è disciplinata da uno specifico regolamento di Ateneo.
Art. 13
Procedure amministrative delle carriere degli studenti
1. Le norme relative alle procedure amministrative e alla gestione del sistema informativo delle carriere degli studenti dell’Università degli Studi di Padova sono emanate con apposito regolamento, in accordo con le norme in vigore e col presente regolamento didattico.
Art. 14
Attività di orientamento e tutorato
- L’Università degli Studi di Padova cura le attività di orientamento e tutorato in tutte le fasi della vita universitaria, e in particolare nella scelta del corso di studio in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nel percorso degli studi, nell’accesso al mondo del lavoro.
Le attività sono coordinate attraverso apposite strutture dell’Ateneo e in collaborazione con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo.
- Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate sulla base delle indicazioni e degli indirizzi strategici degli Organi di governo. Le attività di tutorato sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.
- L’Università degli studi di Padova tutela gli studenti con disabilità e con dislessia durante tutte le varie fasi del percorso universitario con azioni di orientamento e supporto individualizzate che tengano in considerazione la menomazione dello studente in relazione all’attività didattica senza che ne vengano snaturati i contenuti e gli obiettivi formativi e nel rispetto dei regolamenti previsti per la totalità degli studenti.
- Nel rispetto della normativa vigente, le attività di supporto sono organizzate mediante specifiche strutture di Ateneo in collaborazione con il personale docente con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi strategici degli Organi di governo.
Art. 15
Requisiti per l’ammissione
- Nel rispetto della normativa vigente, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, nonché i criteri di definizione degli obblighi formativi aggiuntivi, sono deliberati con congruo anticipo dal Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente, su proposta dei Consigli di corso di studio.
- L’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico avviene previa verifica della personale preparazione obbligatoria, il cui risultato non è vincolante nel caso di corsi ad accesso libero.
- Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti anche curriculari per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale sono definiti dai regolamenti didattici, nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico che tengono conto anche della tutela degli studenti disabili. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato il regolamento didattico del corso di studio stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari, l’adeguatezza della personale preparazione e le relative modalità di verifica. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere effettuate prima della verifica della adeguatezza della personale preparazione.
Art. 16
Ammissione condizionata al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico
- Gli studenti sono immatricolati esclusivamente a un corso di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta nel rispetto dei tempi fissati dal Calendario Accademico e delle modalità previste dal regolamento didattico del nuovo corso di studio.
- I competenti Consigli dei corsi di studio organizzano le attività formative finalizzate all’adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi e definiscono le relative modalità di assolvimento.
- Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro il 30 settembre del primo anno è presupposto indispensabile per il proseguimento degli studi e non dà luogo all’acquisizione di CFU ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento.
- Il regolamento didattico di un corso di studio prevede, in alternativa, che lo studente che non abbia assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso
- non possa proseguire gli studi nello stesso corso o in corso affine in base all’articolo 3, comma 3, ma possa chiedere l’ammissione a un altro corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico senza possibilità di ritornare nel corso di studio precedente se non a seguito di rinuncia agli studi, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 o di un provvedimento di esclusione;
- possa ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Art. 17
Valutazione della qualità delle attività svolte
1. La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene secondo modalità omogenee in tutto l’Ateneo, tenendo conto delle specificità dei vari ambiti culturali, delle indicazioni fornite dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo all’articolo 3, comma 7.
Art. 18 Certificazione del titolo di studio
- Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, e dal Direttore
generale, fatto salvo quanto previsto dalle rispettive convenzioni per i diplomi rilasciati congiuntamente ad altri atenei italiani e stranieri.
- L’Università degli Studi di Padova rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Tale relazione è redatta in lingua italiana e in lingua inglese, ed è firmata dal Direttore generale.
- Il modello della relazione informativa, conforme a quelli adottati dai paesi dell’Unione Europea, è approvato dal Senato Accademico.
Art. 19 Rapporti internazionali
- Nell’ambito di appositi accordi interuniversitari internazionali approvati dagli Organi accademici competenti e ispirati a criteri di reciprocità, possono essere previsti corsi di studio e altre attività formative di cui all’articolo 2, con periodi alternati di formazione presso Università straniere al termine dei quali sono conseguiti doppi titoli o titoli congiunti riconosciuti in Italia e nei paesi in cui hanno sede le Università convenzionate.
- Ciascun accordo disciplina le modalità di svolgimento dell’attività didattica, che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi interessati.
- Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, l’Ateneo aderisce, a qualsiasi livello di corso di studio, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell’Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all’estero e dei relativi crediti, che lo stesso sia stato preventivamente approvato dal competente Consiglio di corso di studio.
Art. 20 Norme transitorie
- L’Ateneo assicura la conclusione del corso di studio e il rilascio del relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.
L’Ateneo disciplina altresì la facoltà per tali studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di studio soggetti ai nuovi ordinamenti, in soprannumero rispetto all’eventuale programmazione degli accessi. Ai fini dell’opzione i Consigli dei corsi di studio determinano le corrispondenze in CFU delle attività formative previste dai precedenti ordinamenti con il curriculum previsto dal nuovo ordinamento. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze fissate annualmente dal Calendario Accademico.
- Gli studenti iscritti a un corso di studio con ordinamento didattico precedente il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 possono conseguire il titolo solo in un corso di studio del nuovo ordinamento, esercitando il previsto diritto di opzione. Fanno eccezione gli studenti iscritti all’ultimo anno del proprio corso di studio/diploma i quali, avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti, potranno sostenere gli esami in difetto e conseguire il titolo secondo l’ordinamento previgente.
- Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le
competenze decisionali previste dallo Statuto. Le norme del presente regolamento si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
Art. 21
Strutture didattiche e Strutture di raccordo
- L’Università degli Studi di Padova è costituita dai seguenti Dipartimenti: AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE
BENI CULTURALI: ARCHEOLOGIA, STORIA DELL’ARTE, DEL CINEMA E DELLA MUSICA BIOLOGIA
BIOMEDICINA COMPARATA ED ALIMENTAZIONE DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO
DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA FISICA E ASTRONOMIA “GALILEO GALILEI”
GEOSCIENZE
INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE INGEGNERIA INDUSTRIALE
MATEMATICA MEDICINA
MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE MEDICINA MOLECOLARE
NEUROSCIENZE SCIENZE NPSRR
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE PSICOLOGIA GENERALE
SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO SCIENZE BIOMEDICHE
SCIENZE CARDIOLOGICHE, TORACICHE E VASCOLARI SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE CHIRURGICHE ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE SCIENZE DEL FARMACO
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO” SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI SCIENZE STATISTICHE
SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITA’ STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI
- Presso l’Università degli Studi di Padova sono istituite le seguenti Strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo:
AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
MEDICINA E CHIRURGIA PSICOLOGIA
SCIENZE
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE