REGOLAMENTO DIDATTICO D’ATENEO-TORINO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO PARTE I – NORME COMUNI

Art. 1 Ordinamenti degli Studi

  1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino, in conformità alla Legge 341/90, al Decreto Ministeriale 509/99, al Decreto Ministeriale 270/2004”, al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e alla Legge 240/2010.
  2. Nel Regolamento didattico di Ateneo (R.D.A.) sono indicati:

Parte I Norme comuni;

Parte II           Corsi di laurea (ai sensi del DM 509/99);

Parte III          Corsi di laurea specialistica regolati da normativa europea (ai sensi del DM 509/99); Parte IV                   Corsi di laurea specialistica (ai sensi del DM 509/99);

Parte V           Corsi di laurea e di laurea specialistica delle Professioni sanitarie (ai sensi del DM 509/99);

Parte VI          Corsi di specializzazione (ai sensi del DM 270/2004); Parte VII                  Corsi di Laurea (ai sensi del DM 270/2004);

Parte VIII       Corsi di laurea magistrale regolati da normativa europea (ai sensi del DM 270/2004); Parte IX                   Corsi di laurea magistrale (ai sensi del DM 270/2004);

Parte X           Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (ai sensi del D.M.270/04);

Parte XI Corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti all’insegnamento e Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249), attivabili presso l’Università degli Studi di Torino, con le relative denominazioni, l’indicazione delle classi di appartenenza, gli obiettivi formativi, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli e i requisiti di ammissione.

  • Le deliberazioni in merito all’attivazione e soppressione dei corsi di studio sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett h) della legge n. 240/2010. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento.
  • Le deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo relative all’attivazione dei corsi di studio sono prese nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’Università. Per l’attivazioni di nuovi corsi è obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. L’attivazione dei corsi è subordinata al loro inserimento nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero utilizzando criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
  • La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell’Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.

  • I corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, nonché le altre attività formative di carattere continuativo, sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

  1. per ‘corsi di studio’, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea a ciclo unico e di specializzazione come individuati nell’articolo 1;
  2. per ‘dottorati di ricerca’, ‘master universitari’ e ‘corsi di perfezionamento’, quanto disciplinato con tali diciture dal DM 270/2004;
  3. per ‘ordinamento didattico di un corso di studio’, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);
  4. per ‘settori scientifico-disciplinari’, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23/12/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/01/2000, e successive modificazioni,

D.M. 4/10/2000, pubblicato sulla G. U. n. 249 del 4/10/2000, e successive modifiche;

  • per ‘decreti ministeriali’, i decreti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
  • per ‘ambito disciplinare’, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali ed eventualmente specificati nelle parti successive;
  • per ‘classe di appartenenza’ di corsi di studio, l’insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);
  • per ‘credito formativo universitario’, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  • per ‘obiettivi formativi’, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
  • per ‘attività formativa’, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  • per ‘curriculum’ (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca Dati dell’Offerta Formativa) l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
  • per ‘regolamenti didattici dei corsi di studio’, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • per ‘titoli di studio’, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca rilasciati al termine dei corrispondenti corsi, come

individuati nell’articolo 3 del DM 270/2004;

  • per ‘coorte’, il piano di studio inserito nell’Offerta Formativa pubblica relativo a un preciso anno accademico per ogni singolo corso di studio, al quale lo studente è legato fino al conseguimento del titolo;
  • per ‘albo informatico’, l’Albo Ufficiale di Ateneo nel sito www.unito.it.

Art. 3

Regolamenti didattici dei dipartimenti e di altre strutture didattiche

  1. I regolamenti didattici dei dipartimenti sono stabiliti dai rispettivi Consigli, in conformità al Regolamento Didattico d’Ateneo (R.D.A.), secondo uno schema tipo. Essi devono prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture, e quelle per l’afferenza di un docente o ricercatore a più Consigli di Corso di studio.
  2. Il Senato Accademico delibera in merito ai regolamenti didattici di dipartimento e delle scuole, valutandone la conformità al R.D.A. e allo schema tipo, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.
  3. I regolamenti didattici delle Strutture Didattiche Speciali sono approvati, in conformità a uno schema tipo, dal Senato Accademico su proposte delle strutture didattiche stesse, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Regolamento didattico dei corsi di studio

  1. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, e del regolamento generale che il dipartimento ha adottato per il complesso dei corsi di studio a esso afferenti, determina, nel quadro degli obiettivi formativi del corso:
  2. l’elenco degli insegnamenti attivabili, con l’indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento, della tipologia dell’attività formativa, dell’ambito disciplinare e dell’eventuale articolazione in moduli;
  3. la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;
  4. gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;
  5. i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
  6. le eventuali propedeuticità;
  7. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  8. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  9. le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
  10. la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell’Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;
  11. le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;
  12. le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;

  • le tipologie e modalità del tutorato;
  • per ciascun corso di studio deve essere determinata la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; in ogni caso dovrà essere assicurato un peso non inferiore al 50% del peso orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
  • Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l’approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  • Al fine del coordinamento tra diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli all’interno della stessa classe o tra corsi di studio affini per ambito culturale e metodologie didattiche; in tal caso questi sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio di cui assumono tutte le competenze.
  • La composizione dei Consigli dei Corsi di Studio è demandata al Regolamento di Ateneo sui rapporti tra scuole, dipartimenti e corsi di studio.

Art. 5

Guide didattiche, Manifesto degli studi

  1. Le strutture didattiche competenti devono curare la pubblicazione di guide contenenti ogni notizia utile a orientare gli studenti nella propria attività formativa.
  2. Le guide sono composte di due sezioni, la prima delle quali rappresenta il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico.
  3. Il manifesto determina in particolare:
  4. i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio;
  5. le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  6. la data di inizio e fine delle lezioni;
  7. la distribuzione degli appelli d’esame;
  8. le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
  9. le attività didattiche svolte.

Tale parte deve essere aggiornata ogni anno e disponibile entro la data di inizio delle iscrizioni.

La seconda sezione delle guide contiene tutti i programmi degli insegnamenti e i relativi numeri di codice, la tipologia di attività formativa, l’ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare, i rispettivi crediti formativi universitari, nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendano fornire agli studenti.

  • Il Manifesto è approvato dai Consigli dei corsi di studio e dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento competenti ai sensi dell’art. 21 commi 3 e 4 dello Statuto.
  • La data d’inizio dell’anno accademico è fissata al 1° ottobre.

Art. 6

Revisione dei regolamenti didattici

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all’Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all’anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

Art. 7

Valutazione dell’offerta didattica

  1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all’art. 59 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l’offerta didattica dell’Ateneo, per tenere conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica, nonché di esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento per elevare la qualità dell’offerta stessa.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni cinque anni, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell’offerta didattica, per le conseguenti determinazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 8 Forme di pubblicità

  1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l’organizzazione didattica richiedano l’intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l’Albo Ufficiale di Ateneo nel sito pubblico HYPERLINK http://www.unito.it/”www.unito.it.
  2. Per ogni attività didattica offerta dall’Ateneo, viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell’attività stessa.

Art. 9 Ordinamenti didattici

  1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio approvati secondo l’articolo 1 punto 3 del presente regolamento – sono quelli inseriti nella Banca Dati Ministeriale dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo e determinano:
  2. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza. Gli obiettivi formativi delle lauree e delle lauree magistrali (ai sensi del D.M. 270/2004) sono specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e gli sbocchi professionali sono individuati anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
  3. le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi e eventuali modalità di verifica delle stesse;
  4. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula in ambiti relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea, le classi di laurea specialistica e le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte dallo studente, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano, quelle comunque utili all’inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda ciascun corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

Per quanto concerne ciascun corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati

  • i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, i crediti sono riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  • le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  • il dipartimento o il gruppo di dipartimenti di riferimento;
  • nel caso in cui il corso di laurea sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, gli ordinamenti didattici determinano le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
  • Il decreto rettorale relativo a un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell’ordinamento stesso.
  • Ai soli fini della compilazione delle Banche dati ministeriali e per le comunicazioni a esse correlate è individuato un dipartimento di riferimento principale.

Art. 10

Crediti formativi universitari

  1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.
  2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti; per uno studente impegnato a tempo parziale, è convenzionalmente fissata in 36 crediti.
  3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all’art. 24.
  4. Al corso di studio, che accoglie lo studente, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell’Ateneo ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e da apposito regolamento d’Ateneo, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Al momento dell’immatricolazione a un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
  5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale di cui all’art. 1, comma 4, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 19.
  6. Il corso di studio pubblicizza, a cura del presidente, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.
  7. I regolamenti delle strutture didattiche potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato a tempo pieno negli studi universitari ovvero che non lo sia.
  • L’Ateneo, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre Università.
  • I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo una apposita regolamentazione definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue.

I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

  1. Lo studente iscritto all’Università degli Studi di Torino non decade dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione, da parte della struttura didattica competente, della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell’interruzione.

Art. 11

Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

  1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del Corso di studio previo parere favorevole della Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame (CPCR) competente per il corso di studio o, in assenza di tale parere e per ragione motivata, della Commissione Didattica Paritetica competente.
  2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del consiglio del corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di dipartimento competente, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.
  3. La Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame di Corso di studio è permanente e ha compiti di istruzione e di proposta indicati negli appositi regolamenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

Art. 12

Attività di orientamento e di tutorato

  1. Al fine di rendere consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, comprese quelle promosse dalle strutture didattiche, da svolgersi anche in collaborazione con le rappresentanze studentesche e con gli istituti d’istruzione secondaria superiore.
  2. Le strutture didattiche competenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l’accoglienza e il sostegno degli studenti al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento d’Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e organizzazioni studentesche.
  3. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, svolgono come attività istituzionale:
  4. orientamento universitario;
  • elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
  • orientamento rivolto all’inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
  • I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti a impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.
  • L’Università si impegna a rimuovere difficoltà che ostacolano il corso di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline.

Art. 13

Verifica della preparazione iniziale e numero programmato

  1. Il regolamento didattico del corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze di cui all’art. 9, comma 1, lettera b. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.
  2. L’Ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento a una pluralità di corsi di laurea.
  3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l’assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
  4. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione.
  5. I regolamenti delle strutture didattiche devono prevedere i criteri per la proposta al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, del numero di posti a disposizione per l’iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell’iscrizione.

Art. 14

Iscrizione e frequenza ai corsi di studio

  1. Si può ottenere l’iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo o l’acquisizione di crediti formativi. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi stessi. Gli iscritti ai corsi di laurea, istituiti ai sensi del D.M. 270/2004, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dai singoli ordinamenti, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e secondo criteri definiti per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.
  • Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima università o altri atenei, anche stranieri. L’autorizzazione è concessa dal consiglio di corso di studio competente al quale spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei curricula acquisiti all’estero.
  • Le strutture didattiche attivano forme di iscrizione di studenti a tempo pieno e di studenti a tempo parziale. Le diverse tipologie di iscrizione sono disciplinate nel Regolamento Studenti dell’Università di Torino.
  • I regolamenti delle strutture didattiche, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dei DD.MM. 509/99 e 270/2004, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.
  • L’Università degli Studi di Torino, sulla base di apposite convenzioni con altri atenei e nei limiti da esse previsti, previa deliberazione delle strutture didattiche interessate, consente la mutuazione di attività formative impartite in altre università italiane e la possibilità per queste ultime di mutuare attività formative impartite nell’Ateneo torinese.
  • L’accesso a biblioteche, aule e, in generale, a ogni altra struttura adibita ad attività didattica è aperto, in linea di principio, a tutti gli studenti universitari, fatte salve le limitazioni relative alle finalità per le quali tali spazi sono stati destinati e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 15 Iscrizione a corsi singoli

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l’Ateneo. Le modalità d’iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell’Università di Torino.

Art. 16

Trasferimenti interAteneo e passaggi ad altri corsi di studio dell’Università di Torino

  1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo o il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l’Università degli Studi di Torino presentando domanda secondo le disposizioni previste dal Regolamento studenti dell’Università degli Studi di Torino.
  2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 17

Riconoscimento di studi compiuti in altre università

  1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell’ambito di programmi di scambio.
  2. I titoli conseguiti all’estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli

corrispondenti rilasciati dall’Università degli Studi di Torino. Qualora non sia dichiarata l’equivalenza, l’interessato può essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dalla frequenza e dalle verifiche degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.

  • Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso università italiane.

Art. 18

Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

  1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l’articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.
  2. Ogni insegnamento può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all’interno del medesimo.
  3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
  4. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

Art. 19

Curricula offerti e piani di studio

  1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli indicano annualmente, nel manifesto degli studi, unicamente i curricula inseriti nella Banca Dati ministeriale dell’Offerta Formativa.
  2. Lo studente presenta il proprio piano di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
  3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all’art. 1, comma 4, per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Gli studenti che maturano 180 crediti nella Laurea, 300 crediti nella Laurea specialistica e 120 crediti nella Laurea magistrale, secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
  4. Il piano di studio individuale, ovvero difforme dai piani di studio indicati nel regolamento del corso di studio, deve essere conforme all’ordinamento didattico e viene sottoposto all’approvazione del consiglio del corso di studio.
  5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro i termini di scadenza previsti per la presentazione dei piani carriera così come definiti dall’apposita delibera assunta dal competente organo accademico.

Art. 20

Compiti didattici dei docenti

  1. I professori di prima e seconda fascia adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre attività previste in tale ambito dalla normativa vigente e dallo Statuto.
  2. I compiti didattici dei ricercatori sono assolti, nel rispetto della normativa vigente, secondo le disposizioni del regolamento di ateneo previsto dalla legge 240/2010, art. 6, comma 4.
  3. I dipartimenti annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.
  4. Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.
  5. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell’attività didattica.
  6. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.
  7. I professori e i ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all’inizio dell’anno accademico, comunicate al Direttore di dipartimento e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l’impegno didattico dei singoli docenti preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.
  8. In esecuzione della legge 241/90 e s.m.i., il competente organo accademico stabilisce le modalità per l’accesso agli atti di cui al comma 7 del presente articolo e del successivo art. 21.
  9. Le strutture didattiche debbono prevedere, nei propri regolamenti, disposizioni per la piena utilizzazione dei professori e ricercatori, nell’osservanza delle rispettive norme di stato giuridico e dei regolamenti di Ateneo, nonché per un’equa distribuzione del carico didattico, per il coordinamento e la programmazione delle attività didattiche.
  10. I professori e i ricercatori hanno l’obbligo della partecipazione alle sedute dei consigli di dipartimento e degli altri organi collegiali nonché delle commissioni accademiche di cui fanno parte.
  11. La partecipazione ai consigli di dipartimento è prevalente su ogni altro obbligo accademico.

Art. 21

Registro didattico

  1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale annotare quotidianamente, anche con modalità telematiche, l’attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e- learning, etc.
  2. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento.
  3. La compilazione telematica di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento; ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell’insegnamento a indicare le ore sul suo registro.
  4. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.

Art. 22

Verifica dell’attività didattica

  1. È compito del consiglio di dipartimento e dei consigli delle altre Strutture Didattiche fornire le necessarie indicazioni al Nucleo di Valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine i consigli delle Strutture Didattiche procedono a una valutazione annuale dell’attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati. I consigli delle strutture redigono una relazione annuale sull’attività e i servizi didattici.
  2. I regolamenti delle strutture didattiche competenti devono prevedere le disposizioni per l’istituzione della Commissione Didattica paritetica ai sensi della legge 240/2010, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 23

Calendario delle lezioni e degli esami

  1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.
  2. Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato all’inizio di ogni anno accademico.
  3. L’orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, dal Direttore del dipartimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal regolamento didattico di dipartimento e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentita la Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame competente e i docenti interessati; per gli altri corsi sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati.
  4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
  5. Il docente è tenuto a svolgere l’attività didattica dell’insegnamento o dei moduli a lui affidati.

Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l’esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest’ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore a una settimana, deve informare il Direttore di dipartimento.

Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa e i regolamenti vigenti.

  • I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l’articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell’attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.
  • Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
  • Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico, salvo motivate esigenze dei dipartimenti o dei singoli corsi di studio. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell’anno.
  • Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell’appello.
  • L’intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.
  • Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dai dipartimenti secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio (prima sessione utile dell’a.a. di riferimento); essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare. Vi sono inoltre la sessione autunnale settembre-dicembre (seconda sessione utile dell’a.a. accademico di riferimento) e la sessione straordinaria (terza e ultima sessione utile dell’a.a. di riferimento).

Art. 24 Verifiche del profitto

  1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell’efficacia dell’attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l’obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.
  2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.
  3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Direttore di dipartimento o per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.
  • Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d’esame.
  • I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di dipartimento o dai consigli competenti, per le strutture esterne ai dipartimenti.
  • Gli iscritti all’esame, risposto all’appello, ne sostengono le prove per l’accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all’inizio dell’anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell’anno le modalità di svolgimento dell’esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.
  • Lo studente può presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di dipartimento o dei corsi di studio.
  • Lo studente si prenota all’appello online. Ulteriori specifiche modalità per l’iscrizione, l’appello e lo svolgimento delle prove d’esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.
  • La verbalizzazione degli esami è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso il verbale d’esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzione di segretario. In caso di verbalizzazione telematica il verbale deve essere firmato dal solo presidente della Commissione esaminatrice.
  • È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell’esito finale.
  • La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto cartaceo prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell’esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di prova scritta, nel rispetto delle norme sulla privacy, gli esiti vengono pubblicati indicando il numero di matricola dello studente. La presentazione all’appello deve essere comunque registrata.
  • La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto telematico prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell’esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami finali scritti, l’esito viene pubblicato e lo studente ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; in caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio-assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato sulla carriera dello studente. Il tempo minimo concesso allo studente per rifiutare il voto è fissato a 5 giorni consecutivi. Gli esiti, disponibili nella parte pubblica del sito di Ateneo, riportano il numero di matricola e il giudizio ‘idoneo’ o ‘non idoneo’, mentre non viene riportato il voto. La presentazione all’appello deve essere comunque registrata.
  • Nella determinazione dell’ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l’obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
  • Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All’unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
  • In alcune tipologie di attività formativa, disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio, è consentito l’inserimento di idoneità o giudizi.
  1. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

Art. 25 Conferimento dei titoli accademici

  1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:
  2. le modalità della prova;
  3. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
  4. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo docente; la tesi deve essere accompagnata da un’adeguata sintesi in lingua italiana.
  5. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo disposizioni contenute nel regolamento di dipartimento, da non meno di tre e non più di nove membri per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Direttore del dipartimento o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni. Le commissioni dei corsi di laurea abilitanti sono integrate con membri esterni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
  6. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all’unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all’unanimità, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
  7. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
  8. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato dalla normativa in materia vigente integrabile da apposite convenzioni con gli atenei stessi, secondo uno schema deliberato dai competenti organi accademici.
  9. L’Università rilascia, in edizioni bilingue, come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, una relazione illustrativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il “Supplemento al diploma” deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. Il Supplemento al diploma contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all’Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. Il Supplemento al diploma riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni e i voti conseguiti, l’ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

Articolo 26

Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente (Master universitari)

  1. L’Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, finalizzati all’acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).
  2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per l’accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per l’accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale. Alla conclusione del regolare percorso di studio sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
  3. I Master universitari vengono istituiti e attivati, su richiesta dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle risorse disponibili.
  4. L’Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master Interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L’Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
  5. L’Ateneo può attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente e ricorrente. Tali corsi si svolgono in periodi brevi. La loro durata è legata alle specifiche esigenze di ordine formativo. Al termine del corso il Direttore rilascia ai partecipanti un attestato delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione. I corsi, non finalizzati al conseguimento di un titolo universitario, sono destinati sia a coloro che ne hanno già conseguito uno sia a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso (studenti, diplomati, professionisti, lavoratori e quant’altro).

Art. 27

Tutela dei diritti degli studenti e giurisdizione disciplinare sugli studenti

  1. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Direttore del Dipartimento e/o al Rettore e, per conoscenza, alla Commissione per la didattica del Dipartimento o alla Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame del Corso di studio. La pratica verrà inoltrata all’organo competente per i provvedimenti necessari.
  2. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico e ai consigli di dipartimento e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori dalla cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’Ateneo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni sono determinate nel Regolamento Studenti.

Art. 28 Disposizioni amministrative

  1. Le segreterie studenti dell’Università degli Studi di Torino dovranno attenersi alle disposizioni annualmente fissate, in relazione con le esigenze didattiche e organizzative, dal Senato Accademico, relativamente ai seguenti punti:
  2. data di decorrenza delle iscrizioni e preiscrizioni all’anno accademico;
  3. termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai concorsi di ammissione ai corsi a numero programmato a livello locale e nazionale;
  4. periodo nel quale dovranno svolgersi, salvo particolari disposizioni ministeriali, le prove di ammissione;
  5. termine entro cui dovranno essere presentate le domande di passaggio e di trasferimento in partenza; e al termine entro cui le stesse potranno essere presentate contro pagamento della prevista sanzione amministrativa;
  6. termine ultimo per il versamento della I rata;
  7. termine entro cui debbano essere stilate ufficialmente le graduatorie di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed effettuato il pagamento delle tasse per le relative iscrizioni;
  8. termine entro cui potranno essere presentate oltre il termine di scadenza, domande di iscrizione tardive, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa;
  9. termine entro cui saranno accolti i trasferimenti in arrivo;
  10. termine di scadenza per il pagamento della II rata, decorso il quale sarà applicata la prevista sanzione amministrativa.
  11. Le presenti disposizioni non si applicano agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione.

Art. 29

Corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie

  1. Nel presente Regolamento sono inoltre disciplinati gli ordinamenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, del Decreto 19 febbraio 2009 e del Decreto 8 gennaio 2009.
  2. I corsi di Laurea delle professioni sanitarie istituiti dall’Università degli Studi di Torino sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502 e successive modificazioni. Ai corsi di Laurea sono state attribuite le denominazioni corrispondenti a quelle delle figure professionali di cui al relativo decreto del Ministro della Sanità, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

  • I corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie sono istituiti e attivati su proposta delle strutture didattiche competenti secondo la normativa vigente. Essi sono coordinati, secondo la normativa vigente e in collaborazione con i dipartimenti interessati, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione Piemonte e l’Ateneo, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
  • Le competenti strutture didattiche determinano, con il Regolamento didattico del corso di Laurea, l’elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 509/1999, all’art. 3 comma 1 del Decreto 19 febbraio 2009 e all’art. 3 comma 1 del Decreto 8 gennaio 2009 secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. I laureati di primo livello al termine dei percorsi formativi acquisiscono le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.
  • Secondo quanto disposto dal Decreto 19 febbraio 2009 e dal Decreto 8 gennaio 2009, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio. Inoltre, il rapporto tra i CFU e le ore di lezione frontale deve essere uguale per tutti gli insegnamenti previsti da ogni corso di studio. Gli ordinamenti didattici prevedono l’attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187. I crediti formativi universitari dei corsi di cui al presente Regolamento corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. In deroga a quanto previsto dal punto precedente, i crediti formativi universitari dei corsi di Laurea di primo livello per la formazione delle figure professionali dell’infermiere, dell’infermiere pediatrico e dell’ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
  • Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al Decreto 19 febbraio 2009 ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. In deroga a quanto previsto all’articolo 25 del presente regolamento, la prova finale si compone di:
  • una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
  • redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
  • La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’inizio della prima sessione, ai Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell’esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore può esercitare il potere sostitutivo.
  • I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l’accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente.

Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.

Art. 30

Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino

  1. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
    1. Chimica
    1. Culture, politica e società
    1. Economia Cognetti de Martiis
    1. Filosofia e scienze dell’educazione
    1. Fisica
    1. Giurisprudenza
    1. Informatica
    1. Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio
    1. Lingue e letterature straniere e culture moderne
    1. Management
    1. Matematica Giuseppe Peano
    1. Neuroscienze
    1. Oncologia
    1. Psicologia
    1. Scienza e tecnologia del farmaco
    1. Scienze agrarie, forestali e alimentari
    1. Scienze chirurgiche
    1. Scienze cliniche e biologiche
    1. Scienze della sanità pubblica e pediatriche
    1. Scienze della terra
    1. Scienze della vita e biologia dei sistemi
    1. Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
    1. Scienze mediche
    1. Scienze veterinarie
    1. Studi storici
    1. Studi umanistici

Art. 31

Norme transitorie e finali

  1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
  2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti  dall’Università per  il  conseguimento  della  laurea  di  cui

all’articolo 1, comma 2. Gli studi compiuti per conseguire un diploma universitario di durata triennale costituiscono requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.

  • Le decisioni inerenti la didattica relative agli atti di carriera degli studenti iscritti a corsi di laurea previgenti al DM 270/2004 sono di competenza dei rispettivi consigli di corso di studio.
  • Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

FONTE

www.unito.it

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