D.R. 1672/2018
IL R E T T O R E
VISTA la Legge del 19 novembre 1990, n. 341, contenente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, sulle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 25 novembre 2005, con il quale è stata definita la classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale in attuazione dei DD.MM 16 marzo 2007;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 547 del 3 giugno 2008;
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
VISTO il D.I. 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi di laurea delle professioni sanitarie;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento per la formazione degli insegnanti;
VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, emanato con D.R.
n. 3689 del 29 ottobre 2012, e successive integrazioni;
VISTO il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987, relativo all’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA le deliberazioni del Senato Accademico nn. 326/14, 193/17 e 84/18;
VISTA le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 200/14, 274/17 e 123/18;
VISTO i pareri espressi dal CUN nelle sedute del 14 gennaio 2015, del 27 settembre 2017 e del 29 maggio 2018;
VISTO il D.D. del 1° giugno 2018, con il quale il MIUR ha approvato la modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
D E C R E T A
è emanata la prima sezione, di natura normativa, della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, il cui testo allegato fa parte integrante del presente decreto.
La seconda sezione, contenente l’elenco dei corsi di studio, viene emanata con autonomo decreto. Roma, lì 26 giugno 2018
I L R E T T O R E
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DELLA L. 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEO – DR n. 3689 del 29 ottobre 2012
INDICE Parte Prima Art. 1 — Definizioni
Art. 2 — Autonomia didattica
TITOLO I — Corsi di studio e strutture didattiche Art. 3 — Titoli e Corsi di studio
Art. 4 — Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli
Art. 5 — Strutture didattiche
Art. 6 — Ordinamenti dei Corsi di studio
Art. 7 — Regolamenti didattici dei Corsi di studio e percorsi formativi Art. 8 — Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio Art. 9 — Manifesto Generale degli studi
Art. 10 — Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
Art. 11 — Crediti formativi universitari
Art. 12 — Orientamento, tutorato e placement
Art. 13 — Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche
TITOLO II — Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche Art. 14 — Corsi di Laurea
Art. 15 — Corsi di Laurea magistrale
Art. 16 — Corsi di Specializzazione
Art. 17 — Dottorato di Ricerca
Art. 18 — Master universitari
Art. 19 — Corsi di Alta Formazione e Formazione continua
TITOLO III – Carriere studentesche
Art. 20 — Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole
Art. 21 — Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero
Art. 22 — Calendario didattico
Art. 23 — Tipologia e articolazione degli insegnamenti
Art. 24 — Esami e verifiche del profitto
Art. 25 — Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, interruzione degli studi
Art. 26 — Attività didattiche formative integrative e di tutorato.
Art. 27 — Trasparenza e pubblicità dell’offerta formativa
Art. 28 — Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
TITOLO IV — Diritti e doveri degli studenti e dei docenti Art. 29 — Immatricolazioni e iscrizioni
Art. 30 — Certificazioni
Art. 31 — Diritti e doveri degli studenti
Art. 32 — Doveri didattici dei docenti
Art. 33 — Opzioni per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio
TITOLO V — Norme transitorie e finali
Art. 34 — Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
Art. 35 — Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Art. 1 – Definizioni
- Ai sensi del presente Regolamento s’intendono:
- per Regolamento Generale sull’Autonomia: il Regolamento recante norme concernenti l’Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- per Corsi di studio: i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Specializzazione, come individuati nell’art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- per Corsi di studio internazionali:
- i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere;
- i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
- i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione.
- per titoli di studio: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master, come individuati dall’art. 3 e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
- per percorso di eccellenza: il percorso integrativo dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, volto a valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.
- per Ministero: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- per Decreti ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio): l’insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinati dai Decreti ministeriali;
- per Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà: quelli previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- per Regolamento didattico: il Regolamento didattico o Manifesto del Corso di studio, di cui all’articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’art. 12 del Regolamento Generale sull’Autonomia, come specificato dall’art. 8; i Regolamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla medesima Facoltà confluiscono nel Manifesto annuale di Facoltà;
- per Manifesto Generale degli Studi: il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l’elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell’anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.
- per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l’insieme delle norme che regolano il relativo percorso formativo e ne determina il quadro generale delle attività coerenti al relativo decreto delle classi;
- per settori scientifico-disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio,
alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- per percorso formativo: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l’insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l’accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- per Diploma Supplement: la “relazione informativa” redatta in doppia lingua (italiano e inglese) e allegata al diploma di laurea e di laura magistrale;
- per Dipartimenti e Facoltà: le strutture didattiche e di coordinamento di cui rispettivamente all’art. 11 e all’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio competente per il singolo corso di studio di cui all’art. 13 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- per Scuole:
– la Scuola Superiore di Studi Avanzati, finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti nella fase degli studi pre e post lauream, percorsi formativi, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti;
– la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, istituita ai sensi del decreto legge 20.8.1927, n. 1760 e ridefinita con legge 3.2.1963, n. 102 e finalizzata alla promozione del progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali e astronautiche;
- per Area Didattica: l’insieme di più Corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale di cui all’art. 13 dello vigente Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- per Consiglio di Area Didattica: il relativo consiglio competente, che sostituisce il Consiglio di corso di studio ed è competente per tutti i corsi di studio appartenenti all’Area;
- per Commissione paritetica docenti-studenti: la Commissione mista docenti-studenti di ciascuna Facoltà, prevista dalla Legge 240/2010 e dall’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- per Università: l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, denominata anche “Sapienza Università di Roma” e con denominazione breve “Sapienza”;
- per Statuto: lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 261 dell’8 novembre 2012.
Art. 2 – Autonomia didattica
- Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale e delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca e dei Master universitari, nonché dei percorsi complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, erogati dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati, istituibili ed attivabili dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
- Gli Ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, approvati in base alla procedura prevista dalla vigente normativa, sono inseriti nella parte seconda del presente Regolamento.
- I Regolamenti delle singole strutture, Dipartimenti e Facoltà, approvati con le modalità stabilite dagli artt. 11 e 12 dello Statuto, disciplinano, secondo le competenze previste dallo stesso Statuto, l’organizzazione didattica dei Corsi di studio ed i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
- I Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 7.
–
- I Corsi di studio cui concorrono Dipartimenti coordinati da Facoltà differenti sono denominati interfacoltà ed i relativi Regolamenti didattici sono predisposti ai sensi del successivo art. 7, d’intesa tra le Facoltà interessate.
- I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi o in base a normative specifiche ed ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto.
- Le disposizioni relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Dottorato costituiscono materia di un apposito Regolamento approvato ed emanato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, dello Statuto, dal Senato accademico, in conformità con le disposizioni del
D.M. 45/2013 e successive modifiche e integrazioni.
- Le procedure amministrative per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dal Manifesto Generale degli Studi, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa
statutaria e regolamentare d’Ateneo. Il predetto Manifesto è emanato con decreto del Rettore.
- L’Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, in particolare attraverso il portale di Ateneo, di cui garantisce il costante aggiornamento.
Per ogni attività didattica promossa dall’ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o il soggetto al quale è attribuita la responsabilità dell’attività stessa.
TITOLO I — Corsi di studio e strutture didattiche Art. 3 – Titoli e Corsi di studio
- Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/2004, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” rilascia i seguenti titoli di studio:
Laurea;
Laurea magistrale;
Diploma di Specializzazione; Dottorato di Ricerca;
Master universitario (di primo e di secondo livello), disciplinati dagli artt. da 14 a 18 del presente Regolamento.
- L’Università degli studi di Roma “La Sapienza” partecipa, altresì, alla realizzazione dei percorsi di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT).
- Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” può attivare, prevedendo il rilascio dei relativi attestati di frequenza da parte delle competenti strutture didattiche:
- corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ivi comprese le summer schools. Questi corsi possono essere organizzati, secondo opportune convenzioni, anche d’intesa con gli Ordini professionali, industrie, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- coerentemente con gli obiettivi della c.d. terza missione, corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente, nonché corsi di lingua italiana per stranieri e corsi di lingue straniere.
- La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio attivati dall’Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell’ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate, ove previste.
- I titoli di studio rilasciati dall’Università al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale, ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di Studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della Classe di appartenenza.
- L’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, attraverso la Scuola Superiore di Studi Avanzati, eroga agli studenti percorsi formativi complementari a quelli previsti dagli ordinamenti e conferisce per tale attività apposito diploma della Scuola.
Art. 4 – Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli.
- Ai sensi dell’art. 3, c. 10 del D.M. 270/2004, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” può rilasciare titoli di studio (laurea e/o laurea magistrale) anche congiuntamente con altre università italiane o straniere sulla base di apposite convenzioni. In coerenza con le disposizioni vigenti, “La Sapienza” può prevedere l’attivazione di:
- Corsi di studio interateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo o di un titolo multiplo;
- percorsi di studio internazionali all’interno di Corsi di studio di Ateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo doppio o di un titolo multiplo.
- I Corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo hanno un unico Ordinamento ed un unico Regolamento didattico, approvato da tutte le Università partner e presentano le seguenti caratteristiche:
- la gestione amministrativa e finanziaria è di competenza di una sola Università, nel caso di Corsi di studio interateneo che non coinvolgono partner stranieri;
- le immatricolazioni devono essere effettuate presso una sola delle Università partner;
- tutti gli studenti devono seguire parte del proprio percorso formativo e sostenere i relativi esami presso la/le sede/i partner. Non possono in nessun caso completare il proprio percorso presso una sola sede.
- I percorsi di studio internazionali all’interno di Corsi di studio di Ateneo sono dei percorsi didattici integrati concordati con le Università partner straniere, nel rispetto dell’Ordinamento del Corso di studio che li prevede e del relativo Regolamento didattico. I Corsi di studio che prevedono la possibilità per i propri studenti di aderire ad un percorso di studio internazionale presentano le seguenti caratteristiche:
- ogni sede ha la gestione amministrativa e finanziaria del proprio corso;
- l’immatricolazione può essere effettuata indifferentemente presso uno degli Atenei convenzionati;
- le attività previste nel percorso formativo sono erogate integralmente in tutte le Università partner;
- lo studente che non aderisce al programma di studio internazionale, o che dovesse recedere dallo stesso, completa il proprio percorso formativo presso l’Università in cui si è immatricolato;
- gli studenti che optano per il programma di studio internazionale hanno l’obbligo di svolgere presso l’Ateneo partner almeno 1 semestre o conseguire presso l’Ateneo partner almeno 30 CFU.
- Le convenzioni di cui al comma 1 devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell’ambito dei processi di convergenza internazionali. Per i percorsi di studio internazionali all’interno di Corsi di studio di Ateneo, le convenzioni devono, altresì, riportare le tabelle di corrispondenza degli insegnamenti erogati nelle Università partner.
- Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l’omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso università straniere verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 21. Nel caso di doppi titoli la convenzione con le università straniere dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.
- Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Nel caso di Corsi di studio interateneo che prevedono il conseguimento di un titolo congiunto, può essere rilasciata un unico diploma con l’indicazione delle Università convenzionate o singoli diplomi da parte di ciascuno degli Atenei coinvolti. Negli altri casi, è previsto il rilascio di due o più diplomi a seconda del numero delle Università partner.
Art. 5 – Strutture didattiche
- Le strutture di cui all’art. 10 comma 3 del vigente Statuto che hanno competenze in ordine all’attività didattica per l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” sono:
- i Dipartimenti,
- le Facoltà,
così come risultanti nell’apposita banca dati ministeriale.
- La Scuola Superiore di Studi Avanzati è diretta alla promozione e alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca e di formazione, finalizzati alla valorizzazione di competenze scientifiche rilevanti come base per la formazione alla ricerca. Tale intento è perseguito attraverso il rafforzamento delle collaborazioni nazionali e internazionali e la promozione dell’accesso di studenti particolarmente meritevoli alla ricerca avanzata.
- La Scuola di Ingegneria Aerospaziale rilascia, ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, la Laurea a Statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale.
- Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il singolo Corso di studio realizza l’offerta formativa ed è coordinato da uno specifico Consiglio. Le strutture didattiche possono istituire Aree Didattiche nelle quali si riuniscono più Corsi di Studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale. Le Aree Didattiche sono coordinate da un apposito Consiglio.
- Rispetto alle funzioni affidate dallo Statuto a Dipartimenti e Facoltà, si individuano due tipologie di Corsi di Studio e conseguentemente della/e relativa/e Aree Didattiche:
- Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di un singolo Dipartimento (come previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera m dello Statuto). In tal caso spetta al Dipartimento il coordinamento dell’assegnazione, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’offerta formativa, dei docenti per la copertura degli insegnamenti e relative attività formative, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto;
- Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di più Dipartimenti afferenti alla stessa Facoltà. In tal caso è individuato il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti concorrenti, che sono definiti associati. La funzione di coordinamento è affidata alla Facoltà.
- Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di più Dipartimenti afferenti a Facoltà diverse. In tal caso è individuato il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti concorrenti, che sono definiti associati ed il corso di studio è denominato interfacoltà. Le funzioni di coordinamento sono affidate alla Facoltà a cui afferisce il Dipartimento di
riferimento. Il regolamento dei corsi interfacoltà deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
- misura percentuale con cui ognuno dei Dipartimenti contribuisce alla sostenibilità dell’offerta formativa in termini di requisiti di docenza per l’attivazione e per l’accreditamento iniziale e periodico del Corso di studio;
- misura percentuale di attribuzione ad ognuno dei Dipartimenti delle tasse degli studenti immatricolati ed iscritti al corso.
Art. 6 – Ordinamenti dei Corsi di studio
- Per ciascun Corso di studio istituito presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” la seconda parte del presente regolamento riporta lo specifico Ordinamento didattico.
- L’Ordinamento didattico del Corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:
- la denominazione, in italiano e in inglese, e la classe di appartenenza del Corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 3 dei DD.MM. del 16 marzo 2007;
- il Dipartimento di riferimento e quelli eventualmente concorrenti;
- la lingua in cui si tiene il corso;
- gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati con riferimento alle funzioni e alle competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. L’Ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
- il quadro generale delle attività formative, in italiano e in inglese, da inserire nei percorsi formativi e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell’art.10, co.1 del Regolamento generale sull’autonomia (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico- disciplinari nel loro complesso (art.11, co.3, lett. c);
- le conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di studio e le modalità di verifica di tali conoscenze, secondo le indicazioni del presente regolamento;
- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- il numero massimo di crediti riconoscibili complessivamente per i corsi di Laurea e Laurea magistrale che a norma dell’art. 14 della legge 240/2010 non può superare i 12 CFU.
- Tutto l’ordinamento dei Corsi di studio che prevedono l’erogazione di almeno un intero curriculum in lingua straniera e/o che portano al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con partner stranieri, deve essere redatto sia in italiano sia in inglese.
- I corsi di Laurea afferenti alla stessa classe condividono le attività di base e caratterizzanti per almeno 60 CFU, salvo il caso in cui siano stati dichiarati “non affini” con delibera del Senato Accademico.
- Ciascun Ordinamento didattico può prevedere, in presenza di sufficienti risorse di docenti, che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
- Ai sensi dell’art. 11 c. 1 lett. d) dello Statuto, i Dipartimenti propongono gli ordinamenti didattici e/o le relative modifiche dei Corsi di Studio di loro prevalente competenza, o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, anche su segnalazione delle Commissioni paritetiche, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà interessata/e per le relative deliberazioni entro i termini da queste stabiliti, all’interno del calendario definito a livello di Ateneo. Le Facoltà, ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. b) esprimono parere obbligatorio sulle proposte pervenute, le approvano per quanto di competenza e provvedono ad inoltrarle al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che si esprimono dopo avere acquisito i pareri della Commissione Didattica di Ateneo e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- L’istituzione e l’attivazione dei Corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità previste dalla normativa vigente e da eventuali linee guida degli Organi competenti, nel rispetto, altresì, della presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi.
Art. 7 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio e percorsi formativi
- Le norme per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative sono inserite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, che contengono, altresì, i percorsi formativi offerti in coerenza con la relativa Didattica programmata inserita nella banca dati ministeriale, secondo il disposto dell’art. 12 del D.M. 270/2004.
- I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, proposti dal Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sentiti tutti i Dipartimenti coinvolti, sono approvati dal Dipartimento di riferimento del corso e, per i soli aspetti di coordinamento attribuiti dallo Statuto, dalla
Giunta di Facoltà (dalle Giunte delle Facoltà coinvolte nel caso di Corsi interfacoltà). Nel caso di Corsi interateneo, di cui all’art. 4 del presente Regolamento, il regolamento del Corso di Studio deve essere concordato con le Università partner, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione, ed approvato, per l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con le medesime modalità previste per i Corsi di studio di Ateneo.
I Regolamenti didattici sono ratificati dalla Commissione Didattica di Ateneo, che può indicarne le eventuali modifiche.
- Nel rispetto dell’art. 12 del D.M. 270/2004 e di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di accreditamento dei Corsi di studio, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa, determinano ed esplicitano nel rispetto delle norme statutarie, del presente regolamento e di quanto previsto dall’Ordinamento del singolo corso:
- le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso e del recupero degli eventuali obblighi formativi, per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, e le modalità di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari, per i corsi di laurea magistrale;
- l’elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell’eventuale articolazione in moduli e dei risultati di apprendimento previsti per ciascun insegnamento, in coerenza con le funzioni e le competenze previste come obiettivi formativi del Corso di studio;
- i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, specificando le modalità di fruizione e di verifica “in presenza” ad esse connesse;
- le modalità della verifica del profitto;
- le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti, delle altre competenze richieste e i relativi crediti, dei risultati degli eventuali stages, tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi crediti;
- le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- le modalità di frequenza, se previste, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
- i percorsi formativi offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei percorsi formativi individuali;
- il percorso di eccellenza eventualmente previsto;
- le modalità per l’eventuale trasferimento da altri Corsi di studio;
- le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, diversi da quello regolamentato o di altre Università;
- le eventuali prove di verifica di esami già sostenuti, qualora i Consigli ne ritengano obsoleti i contenuti culturali;
- le tipologie e le modalità del tutorato didattico;
- le eventuali attività di accompagnamento dei laureati e dei laureandi verso il mondo del lavoro.
- Nei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei percorsi formativi fissati nel Regolamento didattico del Corso di studio cui è iscritto, oppure chiedere l’approvazione di un percorso formativo individuale formulato nel rispetto dell’ordinamento del corso di studio; in tal caso lo studente deve presentare il proprio percorso formativo al Consiglio competente, secondo modalità da questo definite.
- L’insieme dei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio una volta approvati sono pubblicati nel sito web di Ateneo e raccolti nel Manifesto annuale di Facoltà.
Art. 8 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio
- I corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.
I nuovi Corsi di Studio sono istituiti, nel rispetto della normativa sui requisiti e per l’accreditamento, su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l’Area Didattica di riferimento e la sostenibilità sul piano didattico e logistico per l’intera durata del corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per il relativo parere e il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria e alle risorse strutturali disponibili, avendo acquisito, per le rispettive competenze, i pareri della Commissione didattica di Ateneo, del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato Accademico.
I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici.
- L’Università attiva o disattiva i Corsi di studio con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
- I Corsi di studio possono essere istituiti con integrale erogazione in lingua straniera; in tal caso, le attività didattiche sono denominate e svolte nella medesima lingua, come pure le verifiche del profitto.
- Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” assicura la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo agli studenti già iscritti, secondo appropriate norme, presenti nei Regolamenti didattici delle Facoltà, che possono prevedere anche la possibilità di passare ad altri Corsi di Studio attivati, con la garanzia della valutazione dei crediti fino a quel momento acquisiti con il loro riconoscimento totale o parziale.
Art. 9 – Manifesto Generale degli studi
- Entro il termine stabilito dalla normativa ministeriale, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano l’Offerta Formativa annuale. Con successivo Decreto del Rettore è emanato il Manifesto Generale degli Studi, recante l’elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell’anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all’immatricolazione ai Corsi di studio attivati. Il Manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l’importo delle tasse, le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.
Art. 10 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
- I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all’estero sono determinati dalle normative vigenti.
- Negli Ordinamenti dei Corsi di studio e nei relativi Regolamenti, ai fini della valutazione del possesso di un’adeguata preparazione iniziale da parte dello studente, vengono definite le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica. Per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente; la mancanza di tali requisiti culturali determina l’assegnazione di un “obbligo formativo aggiuntivo”.
- Per favorire l’assolvimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo, le Facoltà, d’intesa con i Dipartimenti e/o i Consigli di Corsi di Studio e di Area Didattica, possono prevedere opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in
determinati periodi dell’anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio può anche prevedere attività formative propedeutiche in vista dell’accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata agli studenti immatricolandi e, quindi, facoltativa.
- Nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio sono indicate le modalità per l’assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, che, in ogni caso, deve avvenire entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
Il superamento delle prove connesse agli obblighi formativi aggiuntivi, verificato con modalità definite nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio non può comportare l’attribuzione di crediti formativi universitari. Il loro mancato superamento preclude la possibilità di sostenere gli esami previsti per gli anni successivi al primo.
- Per l’ammissione ad un corso di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, è necessario aver conseguito un Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, è altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari. È altresì consentita l’ammissione a un corso di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l’anno integrativo. In questo caso lo studente ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi derivanti dalla verifica della preparazione, di cui al precedente comma 4. Le Facoltà, d’intesa con i Dipartimenti, e/o i Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica di tale debito formativo, il cui assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica ed è condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari. Al fine di considerare assolto il debito formativo in argomento, le Facoltà, d’intesa con i Dipartimenti, e/o i Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, possono altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.
- Per l’ammissione ad un corso di Laurea magistrale è necessario aver conseguito la Laurea, o Diploma universitario di durata triennale, o un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento didattico di ciascun corso di Laurea magistrale deve
prevedere i requisiti curriculari richiesti per l’accesso e i criteri di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, verificata dagli Atenei, con modalità definite nei Regolamenti didattici.
- L’accesso ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e ai Corsi di studio finalizzati alla formazione dell’architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 264/1999.
Il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di Laurea e di Laurea magistrale individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l’indicazione del numero di posti disponibili per l’anno accademico di riferimento è trasmessa al Ministero.
Per i corsi di Laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oltre alle norme previste al comma 5.
- I titoli necessari all’ammissione ai Corsi di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca, ai Master universitari sono indicati nei rispettivi regolamenti e/o bandi.
- Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un Corso di studio. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio per l’iscrizione a una Scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca.
Art. 11 – Crediti formativi universitari
- Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall’Università danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
- Il credito formativo universitario — nel seguito chiamato credito — è l’unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del DM 270/2004. Il lavoro dello studente comprende le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative richieste dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, di cui all’art. 6, comma 2; comprende, inoltre, le ore di studio e di impegno personale, necessarie
per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).
- I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di un’altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento didattico del singolo Corso di studio.
- Nei Regolamenti didattici di Corso di studio l’assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono esser previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di Laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di Laurea magistrale non regolato da normative dell’Unione Europea.
- Nei limiti previsti dalla norma e dagli Ordinamenti i Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso (art. 5, comma 7 del Regolamento generale sull’autonomia).
In ogni caso, ai sensi della Legge 240/2010, il numero massimo di crediti riconoscibili, a fronte delle attività appena citate, non può essere superiore a 12 complessivamente, tra corsi di I e II livello.
Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, di cui all’art. 18, comma 6 del presente Regolamento, deve avvenire con le regole e nei limiti stabiliti dall’art. 14 della Legge 240/2010 e deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato.
Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di Laurea magistrale, sia nel caso delle attività previste al primo comma del presente articolo, sia per quelle riconosciute per carriere universitarie pregresse.
- I crediti relativi alla conoscenza di lingue possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dal Consiglio di Corso di studio o Area Didattica, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Università, competenti per ciascuna delle lingue.
- Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.
In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.
- Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di Laurea o di Laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- Il riconoscimento degli studi e dei titoli conseguiti all’estero compete ai Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, qualora non diversamente disposto dalla normativa vigente. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l’equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di Laurea o di Laurea magistrale con eventuali indicazioni dei crediti da acquisire precedentemente.
- Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.
Art. 12 – Orientamento, tutorato e placement
- L’Università degli studi di Roma “La Sapienza” provvede a organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (scelta del Corso di studio, percorso degli studi dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, accesso al mondo del lavoro).
- L’Università prevede l’istituzione di strutture centrali per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente; esse operano anche in
collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati.
- Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle strutture didattiche nell’ambito della programmazione didattica.
- In materia di orientamento in ingresso, le strutture didattiche, eventualmente con il supporto organizzativo della struttura centrale di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale interessato, possono offrire:
- attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola secondaria superiore, finalizzate a favorire una scelta consapevole e motivata del Corso di studio;
- corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all’orientamento;
- consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
- Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti, in particolare nell’ambito dei programmi di mobilità promossi dall’Ateneo.
- In materia di orientamento in itinere, le strutture didattiche diffondono, attraverso l’attività di tutorato dei docenti, informazioni sui percorsi formativi dei singoli Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sulle iniziative per gli studenti per aiutarli nello svolgimento corretto del loro processo di formazione e favorire la loro partecipazione alle attività accademiche. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da qualificati collaboratori, che saranno scelti dalle strutture didattiche interessate secondo regole specificate nei singoli regolamenti.
- In materia di orientamento in uscita e di accesso al mondo del lavoro, le strutture didattiche, previo parere favorevole dei competenti organi accademici dell’Università, possono attivare, nell’ambito dei servizi didattici integrativi di cui agli artt. 19 e 26 del presente regolamento:
- corsi di orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- corsi di preparazione agli esami di stato;
- corsi di formazione professionale;
- corsi di formazione permanente e ricorrente.
Art. 13 – Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche
- L’Università degli studi di Roma “La Sapienza” promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica seguendo gli standard europei. A tal fine, Sapienza ha attivato un Presidio per l’Assicurazione della Qualità (Team Qualità). Il Presidio favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità dell’Ateneo in tutti i Corsi di studio. La struttura del Presidio e le relative procedure e attività sono consultabili sul sito di Ateneo.
- Il sistema di assicurazione e valutazione della qualità delle attività formative dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, a livello centrale, si avvale del Team Qualità, ai sensi della normativa nazionale e del vigente Statuto. Il Team Qualità si avvale del Comitato di Statuto, nonché della Commissione didattica di Facoltà, ove istituita. A livello di Corso di studio e di Area Didattica, si avvale della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità, responsabile della redazione dei periodici rapporti di riesame.
- Il Comitato di monitoraggio, istituito presso ciascuna Facoltà ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, svolge attività di monitoraggio dell’attività didattica e scientifica, operando a supporto anche del Nucleo di valutazione di Ateneo.
- La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso ciascuna Facoltà ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; formula pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di studio; segnala disfunzioni e avanza proposte al riguardo.
- Qualora istituita dal Regolamento di Facoltà, la Commissione didattica di Facoltà, ha il compito di supportare le strutture didattiche formulando pareri non vincolanti e proposte sull’offerta formativa complessiva della Facoltà, con particolare riguardo ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio. Ciascuna Commissione è composta secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà coerentemente allo Statuto.
- La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di studio opera a supporto del Team Qualità, secondo le regole definite dallo stesso.
TITOLO II — Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche Art. 14 – Corsi di Laurea
- La Laurea è conseguita al termine del relativo corso di Laurea. Per il suo conseguimento lo studente deve avere acquisito i 180 crediti previsti dall’Ordinamento didattico. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.
- I corsi di Laurea sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
- La durata normale dei corsi di Laurea, per gli studenti a tempo pieno, è di tre anni.
- I corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
I diversi corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula degli altri corsi attivati nella classe.
- L’Università può istituire un corso di Laurea nell’ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.
Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al terzo anno.
- Per l’iscrizione ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l’accesso possono essere richiesti dagli Ordinamenti dei Corsi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 10.
- I corsi di laurea possono prevedere al loro interno uno specifico percorso integrativo, denominato percorso di eccellenza. Esso consiste in attività formative aggiuntive a quelle del Corso di studio stesso, con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica, che vengano ammessi al percorso. Il percorso di eccellenza deve essere previsto all’interno del Regolamento didattico del Corso di studio ed è disciplinato da apposito Regolamento.
Art. 15 – Corsi di Laurea magistrale
- La Laurea magistrale è conseguita al termine del corso di Laurea magistrale. Per il suo conseguimento lo studente deve avere acquisito 120 crediti. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
- I corsi di Laurea magistrale sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- L’Università può istituire un corso di Laurea magistrale nell’ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.
Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al secondo anno.
- Per l’iscrizione ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio e i Regolamenti didattici determinano i requisiti curriculari necessari per l’iscrizione, che devono, in ogni caso, prevedere un congruo numero di CFU acquisiti in specifici SSD o gruppi di SSD nell’ambito di percorsi formativi che danno luogo al conseguimento di un titolo avente valore legale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della personale preparazione. Le modalità di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sono disciplinate dal Regolamento didattico del Corso di studio. Fanno eccezione i Corsi regolati da normative dell’Unione Europea o nazionali che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.
- La durata normale dei corsi di Laurea magistrale, per gli studenti a tempo pieno, è di due anni dopo la Laurea.
- Sono definiti corsi di Laurea magistrale a ciclo unico i Corsi di studio per i quali nell’ambito dell’Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali.
Ai corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale, per gli studenti a tempo pieno, è di cinque o sei anni.
Per conseguire la Laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver conseguito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.
- In analogia con quanto previsto per i corsi di laurea di cui al precedente articolo 14, comma 7, i corsi di laurea magistrale, possono prevedere al loro interno un percorso di eccellenza.
Art. 16 – Corsi di Specializzazione
- Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del corso di Specializzazione.
- I corsi di Specializzazione hanno l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni.
- Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, nonché avere acquisito le abilità professionali per almeno il minimo qualitativo e quantitativo stabilito dagli ordinamenti nazionali e aver adempiuto alle disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea.
Art. 17 – Dottorato di Ricerca
- I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento dell’Università in materia.
Il suddetto Regolamento disciplina altresì l’organizzazione delle Scuole di Dottorato, che raggruppano i corsi di Dottorato di Ricerca.
- I corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentita la specifica Commissione istruttoria e su proposta di uno o più Dipartimenti. La loro attivazione è subordinata all’accreditamento concesso dal MIUR, sulla base della normativa vigente.
- Fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l’Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico, i corsi di Dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti anche in consorzio o in convenzione con:
- altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo congiunto o del titolo doppio o multiplo;
- altre Università ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei;
- Enti di ricerca, pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi;
- imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
- Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, sono istituite le Scuole di Dottorato. Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi e approvate dal Senato Accademico, previo parere delle relative strutture di riferimento.
Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l’obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e didattiche comuni ai diversi corsi di Dottorato afferenti alle stesse.
Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l’apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali.
All’atto della costituzione, le Scuole indicano i corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti.
- I corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale, salvo quanto disposto dal “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” relativamente alla frequenza congiunta con l’ultimo anno di un corso di Specializzazione medica. La doppia frequenza è consentita a domanda dell’interessato. Ove il Direttore della Scuola di Specializzazione ritenga di non concedere il nulla osta, nel merito delibera, in via definitiva, il Senato Accademico. A coloro
che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.
- Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di Ricerca è necessario essere in possesso di una Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai soli fini della ammissione allo stesso.
L’iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all’applicazione del D.M. 270/2004.
- L’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
- Nei limiti previsti dalle norme, è possibile l’affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa e tutoriale non sostitutiva delle attività dei titolari dei corsi di insegnamento. L’attività didattica non deve, in ogni caso, compromettere quella di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla definizione di tale attività didattica sono prese dal Dipartimento di riferimento, sentito il parere dei competenti Collegi dei docenti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
- Parte delle attività formative previste dal corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte all’estero, presso Università o Istituti equiparati, anche nell’ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciute come percorsi formativi ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 18 – Master universitari
- L’Università attiva corsi di Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari. I corsi di Master sono dotati di propri regolamenti.
- Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. L’iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea di V.O., conseguiti in base alle normative previgenti all’applicazione del Regolamento Generale sull’Autonomia.
- Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è di un anno.
- L’attività formativa dei corsi di Master universitari è finalizzata a rispondere a domande formative la cui esigenza in ambito nazionale o internazionale è stata adeguatamente rilevata dall’Università. Per questo motivo, l’impostazione dei regolamenti relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
- L’Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master interateneo di primo e di secondo livello.
- Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, ai sensi dell’art. 14 della Legge 240/2010, deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato e non può superare il limite di 12 CFU, facendo riferimento, per ciascuno studente, al suo percorso complessivo di Laurea e Laurea magistrale, o al suo percorso di Laurea magistrale a ciclo unico.
- Le competenze acquisite nei corsi di Master universitario possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curricolari necessari per l’accesso alle Lauree magistrali.
Art. 19 – Corsi di Alta formazione e Formazione continua
- L’Università promuove corsi di perfezionamento e aggiornamento, che mirano allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, denominati Corsi di Alta formazione. Essi sono istituiti, previa delibera delle Facoltà, su proposta formale dei Dipartimenti, con decreto del Rettore. I Corsi di Alta Formazione prevedono il rilascio, da parte del Direttore del Corso, di un attestato di frequenza e possono, altresì, prevedere l’attribuzione di CFU, riconoscibili in altri Corsi di studio, purché coerenti con le caratteristiche dei corsi stessi.
Per accedere ai corsi di Alta formazione i candidati devono essere in possesso della Laurea o della Laurea Magistrale, secondo quanto specificato nel relativo bando.
- Nell’ambito della terzamissione, l’Università promuove corsi di formazione, che mirano allo sviluppo di competenze in merito a:
- promozione culturale;
- aggiornamento professionale;
- corsi di preparazione per concorsi pubblici;
- corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
- corsi di aggiornamento del personale.
I corsi di formazione sono istituiti, previa delibera delle Facoltà, su proposta formale dei Dipartimenti, con decreto del Rettore.
I corsi di Formazione prevedono il rilascio, da parte del Direttore del Corso, di un attestato di frequenza e possono, altresì, prevedere l’attribuzione di CFU non necessariamente riconoscibili in altri Corsi di studio.
Ai corsi di tale tipologia possono accedere anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario. Qualora il corso rilasci dei CFU, deve prevedere, quale requisito di accesso, almeno il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
TITOLO III – Carriere studentesche
Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole
- Le domande di trasferimento presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:
- valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, nel rispetto della normativa vigente e della durata complessiva del corso di studio;
- stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
- formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
- Il riconoscimento da parte dell’Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forma automatica da apposite convenzioni approvate dalle Giunte di Facoltà.
- I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell’accettazione di una pratica di trasferimento al superamento di una prova di ammissione.
- È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l’Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti.
La norma si applica sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
- Anche in relazione alle competenze dell’Università in materia di educazione permanente e ricorrente, tutte le persone interessate che non siano iscritte a nessun Corso di studio dell’Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di Laurea e in corsi di Laurea magistrale attivati presso l’Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti conseguiti.
A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, preventivamente autorizzate.
- Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei percorsi formativi seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l’ammissione a Lauree magistrali o a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 5 del presente articolo.
- Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono riportate nel Manifesto Generale degli Studi. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente e riportata nello stesso Manifesto.
Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero
- L’Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia europee sia non europee sulla base di rapporti convenzionali o nell’ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.
- Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. In particolare gli studenti possono:
- frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione, ove consentito;
- partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.
- Agli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l’Università di appartenenza.
- Le modalità ammissione e di partecipazione alle attività di cui al comma 2, nonché quelle di riconoscimento delle attività stesse e di rilascio delle relative certificazioni, sono normate con specifico Regolamento di Ateneo.
Art. 22 – Calendario didattico
- L’attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre.
Il Calendario didattico è approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, fissando l’inizio delle lezioni che, comunque, non può precedere il 15 settembre.
- Le Facoltà, d’intesa con i Dipartimenti, deliberano l’articolazione dell’anno accademico in periodi didattici, di norma semestrali.
- Il Calendario didattico deve prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli dedicati alle prove ordinarie di verifica del profitto (esami, idoneità). Gli appelli di esame devono essere calendarizzati da parte della Giunta, con il parere obbligatorio degli studenti della Giunta.
Il Calendario didattico deve prevedere almeno cinque appelli ordinari di esame per ciascun anno accademico più due straordinari per gli studenti fuori corso e assimilati. Gli appelli ordinari devono svolgersi nei periodi di interruzione delle lezioni e, comunque,
esclusivamente in periodi utili ai fini del computo degli indicatori ministeriali. A tal fine, sono previsti tre periodi ordinari degli esami, articolati come segue.
Per gli insegnamenti erogati nel primo semestre:
- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell’attività didattica; comprende almeno due appelli;
- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell’attività didattica relativa al secondo ciclo didattico; comprende almeno due appelli;
- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre, e termina comunque prima dell’inizio dell’attività didattica; comprende almeno un appello.
Per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre:
- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell’attività didattica; comprende almeno due appelli;
- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre; comprende almeno un appello e termina comunque prima dell’inizio dell’attività didattica;
- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nel mese di gennaio dell’anno solare successivo; comprende almeno un appello;
- il quinto appello ordinario potrà essere collocato in qualsiasi periodo di sospensione dell’attività didattica, a discrezione delle Facoltà.
Per gli eventuali insegnamenti annuali, vale la scansione temporale degli appelli prevista per gli insegnamenti di secondo semestre.
In relazione a particolari modalità organizzative della didattica in un’area disciplinare, il Senato Accademico può autorizzare deroghe alla scansione temporale sopra indicata, nel rispetto del numero minimo di cinque appelli ordinari all’anno, della collocazione degli stessi nei periodi di sospensione dell’attività didattica e di quanto previsto in materia dalla “Carta dei diritti e dei doveri”.
Devono essere altresì previsti almeno due appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso o che abbiano completato la frequenza a tutti i corsi, nonché per gli studenti iscritti a tempo parziale, anche al di fuori dei tre periodi ordinari di svolgimento degli esami.
- Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
- Gli esami sostenuti entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo alla conclusione di un anno accademico sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono l’iscrizione all’anno accademico successivo.
- Le Facoltà, d’intesa con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica o di Corso di studio, stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti e le modalità di definizione del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici e della complessiva organizzazione di Facoltà.
- Le Facoltà, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Corso di studio o di Area didattica, stabiliscono altresì, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo, almeno tre sessioni di laurea per ciascun anno accademico, da collocare tra il termine delle lezioni del secondo semestre e il 31 gennaio dell’anno solare successivo, salvo diversa disposizione normativa per specifiche aree disciplinari.
È possibile prevedere ulteriori sessioni, anche al di fuori del suddetto periodo.
Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti
1. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi universitari, fermo restando il vincolo del numero massimo di prove d’esame previsto dai DD.MM. sulle classi. Gli insegnamenti sono dimensionati su 6, 9 o 12 CFU, salvo diverse prescrizioni normative, nazionali o comunitarie, e accordi a livello nazionale per specifiche aree disciplinari. La lingua degli insegnamenti è l’italiano se non diversamente disposto nell’Ordinamento del Corso di studio. È, peraltro, possibile prevedere che alcuni insegnamenti possano essere tenuti in lingua inglese o in altre lingue della Comunità europea diverse dall’italiano; di ciò va data evidenza nel Regolamento didattico del Corso di studio.
- 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva dello studente, di cui 6 – 10 ore di lezione frontale, oppure 9 – 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure 20 – 25 ore di formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito.
La scelta del rapporto ore/attività viene fatta dalle Facoltà, d’intesa con i Corsi di Studio o le Aree Didattiche, e su parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti.
A tali valori si può derogare solo in connessione con specifiche normative nazionali o europee.
Per i corsi di studio erogati integralmente o prevalentemente in teledidattica, gli insegnamenti sono articolati in unità da 6 CFU (16 ore di didattica erogativa, 20 ore di didattica interattiva), 9 CFU (24 ore di didattica erogativa, 30 ore di didattica interattiva) o 12 CFU (32 ore di didattica erogativa, 40 ore di didattica interattiva).
- Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati alla collaborazione di più docenti. Le articolazioni interne di un insegnamento, fatte salve le eccezioni per l’area medica, non possono in ogni caso essere in numero superiore a due.
Le attività a più spiccato orientamento pratico-applicativo (esercitazioni, laboratori, attività di formazione professionalizzante), in presenza di adeguate risorse di docenza e di spazi, possono essere “replicate” per piccoli gruppi, ai sensi del D.M. 47/2013.
- Nell’organizzare la propria offerta formativa, “Sapienza” favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, tra cui la teledidattica e i Massive Open Online Courses (MOOC), sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei corsi di studio con metodologie informatiche e interattive, sia per migliorare e ampliare l’offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società.
Art. 24 – Esami e verifiche del profitto
- L’esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Regolamento didattico del Corso di studio.
- Secondo la tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai DD.MM. delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l’acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione.
- La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le strutture didattiche assicurano adeguate forme di pubblicità.
- Tutti gli insegnamenti, comunque articolati, si concludono con una valutazione finale unitaria e contestuale.
- La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Alcuni esami possono essere valutati con giudizio di idoneità invece che con un voto. Inoltre, le attività previste dagli ordinamenti come “Altre attività formative” sono anch’esse valutate con un giudizio di idoneità. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
- Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.
- La valutazione negativa non influisce sulla media della votazione finale.
- Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
- I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano la composizione delle Commissioni di esame, le modalità di svolgimento delle prove d’esame e la possibilità di articolazione in Sottocommissioni.
In ogni caso, le Commissioni d’esame devono essere composte di almeno due membri e devono essere presiedute dal responsabile dell’insegnamento. Nelle prove d’esame per insegnamenti integrati o moduli coordinati tutti i docenti affidatari dei moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e la Commissione è presieduta dal Coordinatore del corso integrato.
Nel caso di articolazione in Sottocommissioni, gli esami dovranno, comunque, svolgersi sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione, cui spetta anche verbalizzarne i risultati.
Possono essere membri della Commissione cultori della materia individuati dal Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica competente sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali.
- Le Commissioni sono nominate dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area didattica all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento.
- Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più Sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell’attività ne
propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva.
Art. 25 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, interruzione degli studi.
- Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione emanano disposizioni generali per agevolare il compimento degli studi da parte di studenti fuori corso.
- I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l’introduzione di modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati a tempo parziale, in coerenza con le norme contenute nel presente Regolamento e nel Manifesto Generale degli Studi.
- Si considera a tempo parziale lo studente che concordi un percorso formativo con un numero di crediti annuale non superiore a 40.
- Lo studente si considera fuori corso quando risulta iscritto ad un corso di studio da un numero di anni superiore alla durata normale del corso stesso. Non è prevista la figura di studente fuori corso per il Dottorato di Ricerca, i Master e le Scuole di Specializzazione.
- Lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici di Facoltà (per esempio per la laurea 3 anni + 3 anni per un totale di anni 6).
Lo studente a tempo parziale deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata del proprio percorso formativo (per esempio se il periodo concordato è di 6 anni deve completare entro 12 anni massimo).
- In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studio frequentato. Il Consiglio di Corso di studio o di Area Didattica provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
- Lo studente può chiedere, durante la durata normale del Corso di studio, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico esclusivamente per:
- infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
- situazioni familiari o personali di particolare gravità, debitamente documentate;
- nascita/adozione di un figlio.
Tale interruzione può essere chiesta per un massimo di due anni per ciascun ciclo di studi.
- Le ulteriori disposizioni in materia di carriera universitaria e di carattere amministrativo da applicare alle categorie di studenti disciplinate dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Manifesto Generale degli Studi e, per i corsi ad accesso programmato, nei relativi bandi.
Art. 26 – Attività didattiche formative integrative e di tutorato
- Tra le iniziative di ordine didattico attivate ai sensi dell’art. 6 della Legge 341/1990, l’Università comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell’offerta formativa di base.
- Le attività di orientamento, tutorato e placement organizzate a livello centrale sono svolte nel rispetto dell’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 27 – Trasparenza e pubblicità dell’offerta formativa
- L’Università cura la diffusione della conoscenza relativa all’attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.
- I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono pubblicati sulle apposite pagine web dell’Ateneo, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 28 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
- Per il conseguimento della Laurea, della Laurea magistrale e del Diploma di Specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.
- Le caratteristiche generali della prova finale sono determinate dagli Ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio devono prevedere disposizioni circa le
modalità della prova, le caratteristiche dell’elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla prova finale dall’Ordinamento didattico del Corso di studio.
- La prova finale comprende in ogni caso una discussione dinanzi ad apposita Commissione che, per i corsi di laurea, potrà articolarsi in sotto-commissioni. Le strutture didattiche prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
- La prova finale dei corsi di Laurea prevede la presentazione di un elaborato. Lo studente concorda l’argomento con un docente di un settore scientifico-disciplinare presente nel percorso formativo dello studente tra le attività di base, caratterizzanti e affini o integrative.
- Le strutture didattiche fissano i termini e le modalità della prova finale, assicurando che l’attribuzione e responsabilità degli elaborati siano ripartite equamente fra i docenti. Gli studenti hanno diritto a vedersi assegnato il tema dell’elaborato finale entro un tempo massimo di 30 giorni dal momento della richiesta alle strutture competenti.
- La prova finale dei corsi di Laurea magistrale prevede la redazione di una tesi con caratteristiche di originalità.
Lo studente concorda l’argomento della tesi con un relatore, che ne segue l’elaborazione, che deve avvenire in un settore scientifico disciplinare tra quelli presenti nel percorso formativo dello studente.
- Le strutture didattiche fissano i termini e le modalità della prova finale assicurando che l’attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. Gli studenti hanno diritto a vedersi assegnata la tesi entro un tempo massimo di 60 giorni dal momento della richiesta alle strutture competenti. I relatori assistono gli studenti nell’elaborazione della tesi ed hanno la responsabilità dell’ammissione dello studente alla prova finale.
- Per l’ammissione alla prova finale di tutti i corsi di studio lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’Ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
Le Segreterie amministrative studenti, nel predisporre il curriculum da inviare alla Commissione per la prova finale, controllano che lo studente abbia anche rispettato quanto previsto dall’art. 22 comma 4, del presente Regolamento, dal percorso formativo, nonché le propedeuticità, se previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.
- Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà o dal Direttore del Dipartimento di riferimento del corso o, su loro delega, dai Presidenti dei
Consigli di Corso di studio o di Area Didattica interessati e sono composte secondo le norme stabilite dai Regolamenti didattici. Le Commissioni sono formate da almeno sette membri; quelle per le prove finali dei corsi delle professioni sanitarie sono composte da non più di nove membri, ivi inclusi i membri esterni previsti dalla specifica normativa vigente.
- Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale Professori di ruolo e Ricercatori dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, Professori a contratto relativamente all’anno accademico interessato, Dottori di Ricerca e cultori della materia con anzianità di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento di almeno tre anni.
La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da Professori di ruolo e Ricercatori.
- Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
- Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
- I Regolamenti dei corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.
TITOLO IV — Diritti e doveri degli studenti e dei docenti Art. 29 – Immatricolazioni e iscrizioni
- I tempi, le modalità ed ogni altra informazione utile per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione per gli anni successivi a qualsiasi Corso di studio sono indicati nel Manifesto Generale degli Studi, nella Guida dello studente e sul sito Internet dell’Università.
- Nel Manifesto Generale degli Studi, nella Guida dello studente e sul sito Internet dell’Università è, altresì, indicata la tipologia di accesso per tutti i Corsi di studio. Le procedure per l’immatricolazione ai Corsi di studio che prevedono l’accesso programmato o la verifica delle conoscenze sono disciplinate nei relativi bandi di ammissione.
- Nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono essere definite, anche espresse in termini di numero di crediti acquisiti, propedeuticità necessarie per poter sostenere gli esami di un determinato anno di corso.
- Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio, può chiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti, presentando apposita domanda presso la segreteria studenti. Tale domanda è valutata dal Consiglio del Corso di studio cui intende iscriversi.
Art. 30 – Certificazioni
- Le Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, anche attraverso sistemi informatici, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali, come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- L’Università degli studi di Roma “La Sapienza” rilascia, come supplemento al diploma di laurea e laurea specialistica/magistrale ex DM 509/99 e DM 270/04, una “relazione informativa” in italiano e in inglese, che riporta le principali indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 31 – Diritti e doveri degli studenti
- I diritti e i doveri degli studenti sono definiti nella “Carta dei diritti e dei doveri”.
- La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio spetta, a norma dello statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, al Garante degli studenti, istituito a livello di Università e di ciascuna Facoltà, come autorità indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni.
- Il Garante degli studenti di Università e di Facoltà ha l’autorità e il compito di intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti.
Il Garante di Università riunisce i Garanti di Facoltà almeno tre volte all’anno, consulta i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle strutture didattiche e relaziona al Rettore ed al Senato Accademico.
I Garanti di Facoltà sono pubblicizzati sul sito di Facoltà con tutte le indicazioni utili.
Art. 32 – Doveri didattici dei docenti
- I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l’attività didattica nei Corsi di studio istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dal D.M. 270/2004. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalle delibere degli organi accademici dell’Università, nel rispetto della normativa vigente, e secondo le modalità fissate dalle strutture didattiche e di coordinamento in sede di approvazione della programmazione didattica. Alle medesime strutture compete il controllo dell’osservanza di dette norme.
I compiti e i carichi didattici dei professori e dei ricercatori, ai sensi della normativa vigente, comprendono, altresì:
- assistenza agli studenti per il chiarimento dei contenuti teorici e pratici delle lezioni, per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale;
- svolgimento delle attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo aggiuntivo;
- attività di orientamento e tutorato;
- assolvimento di compiti organizzativi interni e partecipazione alle sedute degli organi collegiali.
Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell’intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.
- I doveri didattici sono assolti, in via prioritaria, nei corsi di Laurea e Laurea magistrale e nelle Scuole di Specializzazione.
Inoltre, i professori e i ricercatori possono svolgere attività didattica nei corsi di Dottorato di Ricerca, nei Master universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione.
L’Ateneo determina annualmente la propria programmazione didattica, relativa ai corsi di Laurea e Laurea magistrale, senza superare i limiti di ore di didattica assistita erogabili.
I Dipartimenti e le Facoltà assicurano la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori in tutti i Corsi di studio dell’Università e l’assolvimento degli impegni previsti dalle norme vigenti. Nell’assegnazione dei compiti didattici ai docenti le strutture dovranno tenere in debito conto tanto la sostenibilità della propria offerta formativa, quanto le esigenze legate alla continuità didattica e, comunque, dare priorità alla copertura degli insegnamenti obbligatori.
- Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnatigli. Una sua eventuale assenza può essere motivata solo da cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali e deve essere tempestivamente comunicata agli studenti e ai responsabili di struttura secondo i regolamenti delle strutture didattiche.
- I docenti devono contribuire alla definizione, da parte dei consigli didattici di appartenenza, dei contenuti degli insegnamenti di cui sono incaricati e dei programmi degli esami previsti, al fine di consentirne il tempestivo inserimento nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Art. 33 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio
- A seguito della trasformazione ed istituzione dei Corsi ai sensi del D.M.270/04 è assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici di cui trattasi.
- Ai Corsi di studio degli ordinamenti previgenti continuano ad applicarsi, laddove compatibili, le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
- E’ altresì garantita la possibilità per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l’iscrizione a Corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze annuali determinate dal Manifesto Generale degli Studi.
- Gli studi compiuti per conseguire la Laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti ai fini di cui al comma 3. In caso di trasferimento da altro Corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all’estero, lo studente verrà ammesso al Corso di studio riordinato.
TITOLO V — Norme transitorie e finali
Art. 34 – Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
- Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico ai sensi dell’art.
19 c. 2 lett. J dello Statuto ed inviato per l’approvazione al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che si esprime, previo parere del CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
- In seguito all’approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.
- All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento agli atti da esso derivanti ed alla normativa vigente.
Art. 35 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
- Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate ed emanate con la medesima procedura di cui al precedente art. 34.
NOTE