STATUTO UNIVERSITA’ CALABRIA

STATUTO
Emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562
aggiornato al decreto rettorale 03 agosto 2023, n. 1119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023

SOMMARIO
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 4
Art. 1.1 – Finalità e caratteri distintivi 4
Art. 1.2 – Principi generali 4
Art. 1.3 – Attività didattica e Promozione culturale 4
Art. 1.4 – Personale universitario e ambiente di lavoro 5
Art. 1.5 – Tutela ambientale 6
Art. 1.6 – Partecipazione a organismi privati 6
Art. 1.7 – Internazionalizzazione 6
Art. 1.8 – Sistema di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi di Ateneo 7
TITOLO II – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ 7
Art. 2.1 –Organidell’Università 7
Art. 2.2 –IlRettore 7
Art. 2.3 –Macroareescientifico-disciplinari 9
Art.2.4– IlSenatoAccademico 9
Art. 2.5 – Il Consiglio di Amministrazione 11
Art.2.6 – Cariche elettive nelSenatoAccademicoe designazioninel Consigliodi Amministrazione 13
Art. 2.7– Il Collegiodei Revisoridei Conti 13
Art. 2.8– Il Nucleodi Valutazione 13
Art. 2.9– Il Direttore Generale 14
Art. 2.10– Il Consiglio degliStudenti 15
Art. 2.11– Il Collegiodi Disciplina 16
Art. 2.12– Il Comitato Unicodi Garanzia 16
TITOLO III – STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ
Art. 3.1 –Strutture dell’Università 17
Art. 3.2 –Il Dipartimento 18
Art. 3.3– I Consigli dei Corsidi Studio 20
Art. 3.4– Strutture diraccordo 20
Art. 3.5– LeScuoledi Specializzazione 20
Art. 3.6 – I Corsie le Scuole diDottoratodi Ricerca 20
Art. 3.7 – Impegno didatticodei professorie deiricercatori 20
Art. 3.8 – Sistema Bibliotecariodi Ateneo 20
Art. 3.9 – ScuoleSuperiori e di Alta Formazione 21
TITOLO IV – AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE. 21
Art.4.1– Regolamento perl’Amministrazione e la Contabilità 21
Art. 4.2– Autonomiadi Gestionee di Spesa 21
Art. 4.3 – Indennitàdi caricae gettonidi presenza 21
Art. 4.4– Risorse 22
TITOLO V – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 22
Art. 5.1 –Organizzazione Amministrativa 22
Art. 5.2 – Dirigentie Responsabilità dirigenziale 22
Art. 5.3– Regolamenti 23
Art. 5.4 – Validitàdelle adunanzedegli Organi collegiali 23
Art. 5.5– Pubblicità degli Atti 23
TITOLO VI – IL CENTRO RESIDENZIALE 23
Art. 6.1– Il Centro Residenziale 23
Art. 6.2 – Il Pro-Rettore delegatoal CentroResidenziale 23
Art. 6.3 – Il Direttore del CentroResidenziale 24
Art. 6.4 – Organizzazione del CentroResidenziale 24
Art. 6.5 – Patrimoniodel Centro Residenziale 24
Art. 6.6– Articolazionein quartieri 25
Art. 6.7– Gestione 25
TITOLO VII – NORME FINALI E COMUNI 25
Art. 7.1 – Norme generali per ledesignazioni elettive 25
Art.7.2 – Norme per le designazioni elettivedei membridel SenatoAccademico 26
Art.7.3 – Elezione delle rappresentanze studentesche 26
Art. 7.4 –Norma finale 26
Art. 7.5 – Articolidel precedente Statutoabrogati 26
Art. 7.6– Modifichedi Statuto 27
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE 27
Art.8.1 27
TABELLA A 28
TABELLA B 28
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1.1 – Finalità e caratteri distintivi

  1. L’Università della Calabria è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata allaricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società. Favorisce l’innovazione anche con il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
  2. Nel perseguimento di tali fini l’Università della Calabria promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, e in particolare con la Regione Calabria e gli altri enti locali.
  3. Per la maggiore efficacia della propria azione formativa, l’Università della Calabria, nel rispetto della sua legge istitutiva, ha carattere residenziale e la frequenza dei suoi corsi è obbligatoria e controllata.
  4. Essa programma, in rapporto alle proprie risorse, il numero di studenti da immatricolare, subordina l’iscrizione agli anni successivi al primo alla verifica dei risultati conseguiti e favorisce la vita comunitaria di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo nel suo Centro Residenziale, dotato oltre che di alloggi e di mense anche di impianti per attività culturali, sportive e ricreative.
  5. I servizi erogati dal Centro Residenziale non sono in alcun caso gratuiti. La quota a carico degli studenti è commisurata alle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.
  6. Per il suo carattere residenziale, l’Università della Calabria esercita anche funzioni in materia di diritto
    allo studio.

Art. 1.2 – Principi generali

  1. L’Università della Calabria persegue le proprie finalità nell’ambito della autonomia scientifica, didattica e amministrativa prevista dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi vigenti.
  2. È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli professori e ricercatori. Il coordinamento delle corrispondenti attività viene esercitato dagli Organi a ciò preposti dalle leggi vigenti, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture nelle quali l’insegnamento e la ricerca vengono svolti.
  3. A tutte le componenti dell’Università della Calabria è garantita dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture universitarie pari dignità di rappresentanza e di partecipazione nelle forme stabilite dalle leggi vigenti.
  4. Per assicurare efficacia alla propria azione, l’Università della Calabria predispone e realizza progetti di attività e di sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.
  5. Le attività dell’Università della Calabria sono improntate a trasparenza, economicità ed efficienza. I
    modi di attuazione di questi criteri sono definiti nel Regolamento di Ateneo.
    Con adeguate modalità, l’Università della Calabria pubblicizza periodicamente le delibere degli Organi di governo, le attività dei suoi uffici, le attività didattiche e di ricerca svolte, con l’entità e le fonti dei finanziamenti ricevuti.
  6. I criteri di gestione, le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinate dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.
  7. Il funzionamento e la gestione del Centro Residenziale sono disciplinati dal presente Statuto e
    dall’apposito Regolamento.
    Art. 1.3 – Attività didattica e Promozione culturale
  8. L’Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, svolgendo l’attività didattica nei:
    a) Corsi di Laurea;
    b) Corsi di Laurea Magistrale;
    c) Corsi di Specializzazione;
    d) Corsi di Dottorato di Ricerca,
    per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.
    L’Ateneo può, inoltre, attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
    Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche

congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri.

  1. L’Università della Calabria organizza:
    a) servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli eventuali ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli studenti;
    b) servizi di orientamento per l’iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonché attività formative propedeutiche all’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
    c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo. Per la maggiore efficacia dell’attività formativa, inoltre, l’Università della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, borse di studio post-laurea, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.
  2. L’Università della Calabria promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
  3. L’Università della Calabria persegue la qualità della formazione medica professionale, inclusa quella specialistica, caratterizzata da funzioni didattiche e clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali e sovranazionali in materia.
  4. L’Università della Calabria può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
    a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
    b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;
    c) corsi di educazione e attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento
    culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.
    Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attività, l’Università della Calabria può stipulare
    convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati.

Art. 1.4 – Personale universitario e ambiente di lavoro

  1. L’Università della Calabria promuove l’arricchimento professionale del proprio personale.
  2. L’Università della Calabria esercita tutte le azioni idonee a garantire la salubrità e l’igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro.
  3. Nei confronti dei portatori di handicap l’Università della Calabria si adopera a rimuovere gli ostacoliallo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
  4. L’Università della Calabria promuove, ai sensi della normativa vigente, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunità nell’Ateneo, rimuovendo gli ostacoli che impediscano l’effettiva attuazione dell’uguaglianza sostanziale e quant’altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza nei confronti di chi lavora e studia nell’Ateneo. L’Università della Calabria attua un’opera di prevenzione delle discriminazioni sia attraverso opportune politiche di genere e di valorizzazione degli studi di genere, sia favorendo quanto necessario arealizzare ambienti di lavoro improntati al benessere organizzativo, sia impegnandosi per l’eliminazione di ogni forma di violenza materiale, morale o psichica al proprio interno.
    L’Università della Calabria favorisce la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all’apertura e agli scambi con la comunità scientifica, all’educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.
  5. L’Università della Calabria adotta, a tal fine, un Codice Etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell’ambito della comunità medesima.
  6. Il Codice Etico prevede, altresì, le seguenti sanzioni disciplinari irrogabili, secondo la gravità delle violazioni accertate:
    a) richiamo riservato;
    b) richiamo scritto;
    c) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale;
    d) esclusione dall’elettorato passivo per le cariche accademiche fino a un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall’inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del Senato Accademico, nonché esclusione, per professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati per lo stesso periodo, e sospensione, per gli studenti, della carriera da tre mesi a un anno;
    e) decadenza dalle cariche accademiche, o dalle cariche ricoperte su nomina diretta del Rettore, con contestuale e automatica estensione del massimo delle sanzioni sub d).
    I procedimenti per la irrogazione delle suddette sanzioni saranno previsti in apposito Regolamento.
    Art. 1.5 – Tutela ambientale
  7. Nella sua attività di promozione culturale, l’Università della Calabria si fa garante delle esigenze di tutela
    dell’ambiente naturale, paesaggistico e architettonico, nonché della qualità della vita.

Art. 1.6 – Partecipazione a organismi privati

  1. L’Università della Calabria può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
  2. Le modalità di partecipazione dell’Università della Calabria sono definite da un apposito Regolamento e, fatta eccezione per gli spin-off della stessa Università e per gli spin-off accademici, entrambi disciplinati da apposito Regolamento, devono rispondere ai seguenti principi:
    a) attestazione del livello universitario dell’attività svolta a opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori e ricercatori universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall’Ateneo e dall’organismo partecipato;
    b) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative;
    c) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all’Ateneo;
    d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università della Calabria in occasione diaumenti di capitale;
    e) limitazione del concorso dell’Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
  3. La collaborazione dell’Università della Calabria può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.
  4. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell’Ateneo, deve essere appositamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
  5. Degli organismi pubblici o privati cui l’Università della Calabria partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo e aggiornato elenco a cura del Direttore Generale. L’elenco è consultabile da chiunque sia interessato.
    Art. 1.7 – Internazionalizzazione
  6. L’Università della Calabria favorisce la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, l’adesione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall’italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello, l’accoglimento di studenti, professori, ricercatori, tecnici e amministrativi provenienti da altri Paesi.
    A tal fine, l’Ateneo rafforza le competenze linguistiche di studenti, professori, ricercatori e personale tecnico- amministrativo.
  7. L’Università della Calabria si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative, allo scopo di promuovere l’accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di persone e istituzioni di ogni altro Stato.

Art. 1.8 – Sistema di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi di Ateneo

  1. Ai sensi del D.Lgs. n. 235/2010, il Sistema di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi (Si.Ge.D.) di Ateneo è costituito dal sistema di protocollo, gestione documentale e archivio dell’Ateneo.

TITOLO II – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ
Art. 2.1 – Organi dell’Università

  1. Sono Organi dell’Università della Calabria:
    a) il Rettore;
    b) il Senato Accademico;
    c) il Consiglio di Amministrazione;
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
    e) il Nucleo di Valutazione;
    f) il Direttore Generale.
  2. Nell’Università della Calabria sono, altresì, previsti il Consiglio degli Studenti, il Collegio di Disciplina e il
    Comitato Unico di Garanzia.
    Art. 2.2 – Il Rettore
  3. Al Rettore sono attribuite:
    a) le funzioni di rappresentanza legale dell’Università della Calabria e di indirizzo, di iniziativa e
    di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
    b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università della Calabria secondo criteri
    di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
    c) la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’articolo 1-terdel D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n. 43, anche tenuto conto dei pareri del Senato Accademico, nonché la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
    d) la funzione di proposta dell’incarico di Direttore Generale;
    e) la funzione di proposta di iniziativa dei procedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, con invio entro trenta giorni dal momento dellaconoscenza dei fatti al Collegio di Disciplina;
    f) la funzione di proposta al Senato Accademico circa le violazioni del Codice Etico, qualora non
    ricadano nell’ambito di competenza del Collegio di Disciplina;
    g) la funzione di stipulare, su proposta dei competenti Organi accademici, contratti per attività di insegnamento, anche con professori, ricercatori, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama.
  4. Il Rettore:
    a) designa un componente interno e uno esterno come membri del Consiglio di Amministrazione e propone al Senato Accademico, per lo stesso Organo, i nominativi di quattro componenti interni e di uno esterno secondo le previsioni di cui all’art. 2.5, comma 3, lettere c) e d);
    b) sceglie tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
    c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dei quali è componentedi diritto;
    d) provvede all’emanazione dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo nonché dei Regolamenti delle singole strutture;
    e) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell’Università della Calabria, assicurando l’adozione di criteri che garantiscano l’efficienza dei servizi e l’individuazione delle responsabilità di tipoamministrativo;
    f) emana annualmente il bando per l’ammissione degli studenti;
    g) esercita l’attività disciplinare sui professori, sui ricercatori e sugli studenti nell’ambito delle competenze previste dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto, con la competenza a irrogareprovvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
    h) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del Direttore Generale e delle singole strutture didattiche e di ricerca, secondo le norme del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
    i) presenta all’inizio di ciascun anno accademico agli Organi dell’Università della Calabria una relazione sullo stato dell’Ateneo e il bilancio sociale dello stesso;
    j) rappresenta in giudizio l’Università della Calabria avvalendosi di norma dell’Avvocatura di Ateneo e dell’Avvocatura dello Stato;
    k) in quanto Presidente del Senato Accademico, è obbligato a inserire la mozione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge n. 240/2010, nonché all’art. 2.4, comma 1, lettera f) del presente Statuto, tra i punti all’ordine del giorno della prima seduta utile del Senato Accademico, allorché ne abbia fatto formale richiesta almeno un terzo dei membri del medesimo Organo;
    l) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi, nonché tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti generalie particolari di Ateneo.
  5. Il Rettore viene eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Sono esclusi dall’elettorato passivo per la carica di Rettore i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari a sei prima della data di collocamento a riposo (Legge n. 240/2010, art. 2, comma 11).
  6. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
  7. Per tutta la durata della carica, il Rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell’attività didattica.
  8. L’elettorato attivo è costituito:
    a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori, il cui numero è indicato con ND, salvo quanto previsto al successivo art. 8.1, comma 4;
    b) da tutto il personale tecnico-amministrativo, dai dirigenti di ruolo e dai collaboratori esperti linguistici, il cui numero è indicato con NT. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria stessa rappresenti il 12% degli aventi diritto al voto denotati alla lettera a)del presente comma;
    c) dagli studenti, il cui numero è indicato con NS, facenti parte del Consiglio degli Studenti dei Consigli di Corso di Studio, delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei dipartimenti, nonché dai rappresentanti degli studenti di dottorato nei Consigli di dipartimento.
    Il voto di ognuno di essi sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 6% degli aventi diritto al voto denotati alla lettera a) del presente comma.
    I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del presente comma, determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, sulla base delle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.
    I pesi dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti di ruolo, PT, nonché degli studenti, PS, saranno determinati rispettivamente dalle formule seguenti:

ND
PT = 0,12 x
NT
PS = 0,06 x ND
NS

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e dei ricercatori.
In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Le votazioni si svolgono a distanza di almeno otto ed al più dodici giorni l’una dall’altra. Il candidato eletto è nominato dal Ministro competente.

  1. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell’Ateneo due o più Pro-Rettori, tra i quali individua:
    a) un Pro-Rettore vicario, che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o
    impedimento temporaneo;
    b) un Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale.
    I Pro-Rettori esercitano le funzioni delegate dal Rettore, anche attraverso la firma dei relativi atti.
    Il Rettore, nell’esercizio delle sue competenze, può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo
    e ricercatori dell’Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, senza potere di firma, specifiche attività.
    Il Pro-Rettore vicario, il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale, gli altri eventuali Pro-Rettori e i delegati di cui al precedente periodo sono nominati dal Rettore con proprio decreto.
    Il Rettore può revocare in qualsiasi momento le predette nomine.
    I Pro-Rettori e i delegati decadono contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore.

Art. 2.3 – Macroaree scientifico-disciplinari

  1. Al fine di procedere alla costituzione del Senato Accademico in modo da garantire la rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari, l’Università della Calabria definisce le seguenti macroaree scientifico- disciplinari:
    Macroarea “Scienze”, costituita dalle Aree del CUN:
    0.a) 01 – Matematica e Informatica;
    0.b) 02 – Fisica;
    0.c) 04 – Scienze della Terra.
    Macroarea “Scienze della Vita”, costituita dalle Aree del CUN:
    a) 03 – Scienze chimiche;
    b) 05 – Scienze biologiche;
    c) 06 – Scienze mediche;
    d) 07 – Scienze agrarie e veterinarie.
    Macroarea “Tecnologia”, costituita dalle Aree del CUN:
    a) 08 – Ingegneria civile e Architettura;
    b) 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione.
    Macroarea “Umanistica”, costituita dalle Aree del CUN:
    a) 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
    b) 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
    Macroarea “Scienze Sociali”, costituita dalle Aree del CUN:
    a) 12 – Scienze giuridiche;
    b) 13 – Scienze economiche e statistiche;
    c) 14 – Scienze politiche e sociali.
    Art. 2.4 – Il Senato Accademico
  2. Il Senato Accademico:
    a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anchecon riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari;
    b) approva il Regolamento di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata da entrambi gli Organi su voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti;
    c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, in materia di didattica e di ricerca,nonché il Codice Etico;
    d) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;
    e) svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Strutture di raccordo;
    f) propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato del Rettore medesimo;
    g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo
    dell’Università della Calabria;
    h) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell’incarico di Direttore Generale;
    i) designa quattro componenti interni e uno esterno come membri del Consiglio di Amministrazione e propone al Rettore, per lo stesso Organo, i nominativi di un componente interno e di uno esterno secondo le procedure previste all’art. 2.5, comma 3, lettere c) e d);
    j) designa sei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
    k) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina irrogando le sanzioni di cui all’art. 1.4, comma 6, lettere
    d) ed e);
    l) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di chiamata di professori e ricercatori;
    m) esprime parere sugli insegnamenti a contratto da attribuire al fine di favorire l’internazionalizzazione, a professori, ricercatori, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
    n) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all’Università della Calabria, definendone il numero da ammettere ai singoli Corsi di Studio, sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando i criteri per la formulazione delle graduatorie;
    o) approva il Calendario Accademico delle attività didattiche, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro Residenziale;
    p) valuta le istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli Studenti in merito
    all’organizzazionedella didattica e alla sua qualità e assume al riguardo le opportune delibere;
    q) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell’attività didattica e scientifica, nonchédei professori e dei ricercatori, ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;
    r) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori ai singoli Dipartimenti, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati;
    s) delibera sulle richieste di trasferimento dei professori e ricercatori tra i Dipartimenti;
    t) formula al Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al Direttore Generale proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti;
    u) approva le relazioni ufficiali da inviare ai Ministeri competenti;
    v) adotta la Carta dei diritti degli studenti;
    w) valuta, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, l’efficacia delle scelte operate dagli Organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l’adozione di eventuali provvedimenti;
    x) propone al Consiglio di Amministrazione l’attivazione, la modifica o la soppressione di
    Dipartimenti, Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari;
    y) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Università della Calabria, e non rientranti nelle competenze del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando sia ritenuto necessario dal Rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio degli Studenti.
    Alle delibere del Senato Accademico dà esecuzione, nell’ambito delle sue competenze, il Rettore, che,
    all’occorrenza, emana provvedimenti d’urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile. Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Senato Accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al Consiglio di Amministrazione.
    Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono definite dal Regolamento di Ateneo.
  4. Il Senato Accademico è composto:
    a) dal Rettore, che lo presiede;
    b) da quindici professori ovvero ricercatori di ruolo, eletti secondo le norme di cui all’art. 7.2, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo e garantire la presenza di almeno un ricercatore di ruolo o di un professore associato e almeno sette direttori di Dipartimento. L’elettorato passivo è costituito da tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Università della Calabria alla data di scadenza di presentazione delle
    candidature;
    c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per i quali l’elettorato attivo e
    quello passivo coincidono;
    d) da quattro rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all’Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria.
    Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte secondo quanto disposto dall’art. 5.4, comma 2 del
    presente Statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
    Sono esclusi dall’elettorato passivo, per la carica di componenti del Senato Accademico, i professori, i ricercatori e i membri del personale tecnico-amministrativo che non assicurino quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
    I componenti che non partecipino a più di tre adunanze consecutive del Senato Accademico né forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal Presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore (Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s).
    Fanno parte del Senato Accademico a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:
    il Pro-Rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del Rettore, ai sensi dell’art. 2.2, comma 3,
    lett. a);
    il Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Segretario.
    Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e gli altri eventuali Pro-Rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del Senato Accademico, esclusivamente per i punti all’ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.
    Il Senato Accademico dura in carica quattro anni accademici, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni accademici.
    Tutti i componenti del Senato Accademico sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
    Art. 2.5 – Il Consiglio di Amministrazione
  5. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico, gestionale, amministrativo e contabile dell’Università della Calabria. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dipartimentali e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia di spesa, nonché quelli che la legge attribuisce al Direttore Generale.
    Il Consiglio di Amministrazione:
    a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale nonché il bilanciosociale;
    b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
    c) dispone la trasmissione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze sia del bilancio di previsione annuale e triennale sia del conto consuntivo;
    d) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Università della Calabria;
    e) formula indirizzi al Direttore Generale sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
    f) delibera, previo parere del Senato Accademico, l’attivazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari;
    g) approva il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, predisposto dal Direttore Generalecon delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
    h) approva, sentito il Senato Accademico, i programmi di edilizia e di manutenzione;
    i) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture né a quelledel Direttore Generale;
    j) conferisce l’incarico di Direttore Generale;
    k) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;
    l) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del Dipartimento;
    m) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento di Ateneo,con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
    n) approva il programma annuale di attività del Centro Residenziale;
    o) approva il Bando annuale per i servizi del Centro Residenziale;
    p) approva, sentito il Senato Accademico, il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro Residenziale;
    q) approva il Bando per l’assegnazione degli alloggi di servizio del Centro Residenziale e le relativegraduatorie;
    r) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro Residenziale da parte delpersonale assegnatario di alloggio;
    s) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del Centro Residenziale;
    t) delibera su tutte le questioni a esso poste dal Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale, dalDirettore del Centro Residenziale medesimo e dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia;
    u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme
    dell’ordinamento universitario.
    Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito Regolamento.
  6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, che lo presiede, almeno una volta al mese in via ordinaria e, in via straordinaria, quando egli stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.
    Il Direttore Generale mette in atto le delibere del Consiglio di Amministrazione.
    Il Rettore e il Direttore Generale, nei casi di necessità, possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica o approvazione nella prima riunione successiva.
  7. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
    a) il Rettore;
    b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all’Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta enon oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione dell’Università della Calabria;
    c) cinque membri interni all’Ateneo, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro proposti dal Rettore e designati dal Senato Accademico e uno appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo, proposto dal Senato Accademico e designato dal Rettore.
    L’Organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale dei candidati; gli stessi sononominati nel Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale.
    Ove il Rettore o il Senato Accademico non designino uno o più dei cinque membri proposti dall’altro Organo, per la designazione devono essere sottoposti altrettanti nominativi presenti nell’elenco formato ai sensi del presente comma, lettera c).
    d) due membri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui uno proposto dal Senato Accademico e designato dal Rettore, l’altro proposto dal Rettore e designato dal Senato Accademico. L’Organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale, per entrambi i candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale.
    Ove il Rettore o il Senato Accademico non designino il membro proposto dall’altro Organo, per la nuova designazione deve essere sottoposto un altro nominativo presente nell’elenco formato ai sensi del presente comma, lettera d).
    Gli avvisi di cui alle lettere c) e d) sono pubblicati a cura del Direttore Generale.
    La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.
    Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte secondo quanto disposto dall’art. 5.4, comma 2 del presente Statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
    La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di tre anni.
    Il mandato di ciascun membro, rinnovabile per una sola volta, ha durata triennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, per i quali ha durata biennale.
    I componenti interni ed esterni decadono, comunque, al termine del secondo mese successivo alla scadenza del mandato del Rettore in carica.
    Se anticipatamente uno o più dei cinque membri interni e dei due membri esterni cessa dal suomandato, per la sostituzione saranno attuate le procedure previste per la designazione, di cui alle lettere
    c) e d) del presente comma.
    Non possono essere prescelti come membri del Consiglio di Amministrazione i professori, i ricercatori e i membri interni che non assicurino tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
    I componenti che non partecipino a più di tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione né forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal Presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore (Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s).
    Fanno parte del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:
    il Pro-Rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del Rettore, ai sensi dell’art. 2.2, comma 3, lett. a);
    il Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Segretario.
    Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e gli altri eventuali Pro-Rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per i punti all’ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.
    Art. 2.6 – Cariche elettive nel Senato Accademico e designazioni nel Consiglio di Amministrazione
  8. Per essere eletti nel Senato Accademico e designati nel Consiglio di Amministrazione, i professori di ruolo e i ricercatori devono aver optato per il tempo pieno.
  9. Fatta eccezione per il Rettore, la carica di membro del Senato Accademico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
    Art. 2.7 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
  10. Presso l’Università della Calabria è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di controllo interno dell’Ateneo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e designato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  11. I componenti sono nominati con decreto rettorale. Il loro incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
  12. L’incarico non può essere conferito a personale dipendente dell’Università della Calabria.
  13. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
  14. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal
    Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.
  15. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente un’indennità di funzione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2.8 – Il Nucleo di Valutazione

  1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è un Organo tecnico interno all’Università della Calabria, collegiale e paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:
    a) l’efficienza, l’economicità, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il buon andamento
    dell’efficacia dell’azione gestionale svolta dalle strutture amministrative dell’Ateneo;
    b) l’efficienza, l’efficacia e la congruità della didattica impartita rispetto alle finalità culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonché la qualità e la quantità degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell’Università della Calabria anche sulla basedegli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all’art. 2, comma 2, lettera g), della Legge n. 240/2010;
    c) l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
    d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento dicui all’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010;
    e) la qualità e il grado di produttività delle ricerche scientifiche svolte nell’Università della Calabria oda essa promosse.
    Il Nucleo di Valutazione svolge, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
    Dal punto di vista funzionale la sua attività ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l’esame dei risultati.
  2. Il Nucleo di Valutazionedi Ateneo è nominato dal Rettore ed è composto da:
    a) sei membri in prevalenza esterni all’Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel
    settore della valutazione, designati dal Senato Accademico;
    b) un rappresentante degli studenti eletto, secondo le modalità disciplinate nel regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche, tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
    il Coordinatore è designato dai componenti del Nucleo di Valutazione tra i membri di cui alla precedente lettera a).
  3. Il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico nel sito Internet dell’Ateneo.
  4. Le decisioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto.
  5. I componenti di cui al precedente comma 2, lettera a), restano in carica per un triennio dalla nomina rettorale e possono essere confermati nella nomina, consecutivamente, una sola volta.
  6. Nel caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un membro di cui al precedente comma 2, lettera a), si procede a nuova nomina ai sensi del precedente comma.
    Durata in carica, decadenza e modalità di sostituzione del rappresentante degli studenti sono disciplinate nel regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
    Nelle more della sostituzione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo non interrompe il suo funzionamento. Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra.
  7. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo designa tra i membri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo un Coordinatore Vicario, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Coordinatore Vicario è nominato dal Rettore con apposito decreto.
  8. Il Nucleo di Valutazione si dota di un Regolamento interno, che può essere modificato su proposta di almeno due membri.
    Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l’Organo e sono inviate alRettore, che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
  9. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifichedell’Università della Calabria alle quali ne faccia richiesta hanno l’obbligo di predisporli e fornirli tempestivamente.
  10. Gli atti dei Nucleo di Valutazione di Ateneo sono pubblici e gli Organi accademici ne assicurano la diffusione
  11. La mancata trasmissione al Ministero competente da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo della relazione, dei dati e delle informazioni previsti dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 370/1999 comporta che nei confronti dei singoli membri o in solido tra loro il Rettore dell’Università della Calabria potrà adire le vie legali per il risarcimento del danno eventualmente subito dallo stesso Ateneo.
  12. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente una indennità di funzione per i componentidel Nucleo di Valutazione di Ateneo.
    Art. 2.9 – Il Direttore Generale
  13. Il Direttore Generale è l’Organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
  14. Il Direttore Generale:
    a) coadiuva il Rettore nell’ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di Amministrazione e, in
    coerenza con il piano strategico di Ateneo, nell’elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l’esecuzione dello stesso con riferimento al personale tecnico- amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo;
    b) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nonché dirige, coordina e controlla l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia diquesti;
    c) definisce gli obiettivi e cura l’attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compresa l’adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;
    d) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;
    e) adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del Regolamento di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; collabora a tale scopo con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
    f) sovrintende all’attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto;
    g) esercita l’azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, nel rispetto delle normevigenti;
    h) propone al Consiglio di Amministrazione sia il Piano triennale della performance organizzativa dell’Ateneo sia la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
  15. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzione dirigenziale.
    L’incarico di Direttore Generale, conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
    Detto incarico scade, comunque, al termine del secondo mese successivo alla scadenza del mandato del Rettore in carica.
  16. La valutazione annuale della performance del Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d’intesa con il Rettore.
  17. Il Direttore Generale partecipa a titolo consultivo e senza influire sul numero legale alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  18. Il Direttore Generale svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
    Art. 2.10 – Il Consiglio degli Studenti
  19. Il Consiglio degli Studenti è l’Organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco neirapporti con le altre strutture dell’Università della Calabria.
  20. Spetta al Consiglio degli Studenti:
    a) avanzare proposte ai Dipartimenti e al Senato Accademico in merito alla organizzazione della didattica ealla sua qualità;
    b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull’organizzazione dei servizi, sulle misure attuative deldiritto allo studio e sull’organizzazione del tutorato;
    c) formulare proposte al Rettore per la redazione del Bilancio di previsione dell’Università della Calabria;
    d) formulare proposte e concorrere all’organizzazione delle attività del tempo libero nell’ambito
    delCentro Residenziale e dei Centri sportivi;
    e) concorrere all’organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismiuniversitari;
    f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull’ordinamentouniversitario, dallo Statuto e dai Regolamenti generali e particolari dell’Università della Calabria.
  21. L’Università della Calabria fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il
    funzionamento del Consiglio degli Studenti.
  22. Le norme per il funzionamento del Consiglio degli Studenti sono definite da un apposito Regolamento.
  23. Tale Regolamento deve prevedere l’elezione di un Presidente. Questi è scelto all’interno del Consigliodegli Studenti e lo rappresenta a tutti gli effetti.
  24. Gli organismi ai quali i pareri e le proposte del Consiglio degli Studenti sono indirizzati devono motivare le loro determinazioni eventualmente difformi.
  25. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni ed è composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo Sport Universitario dell’Università della Calabria.
    Art. 2.11 – Il Collegio di Disciplina
  26. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
  27. È composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, in qualità di membri effettivi, tutti in regime di tempo pieno e con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo. I componenti del Collegio di Disciplina, per due terzi, sono designati dal Senato Accademico previo assenso delle persone interessate tra docenti esterni all’Ateneo; i componenti interni, invece, sono eletti dal relativo corpo elettorale secondo le modalità disciplinate dall’apposito regolamento.
  28. Il Senato Accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, tre membri supplenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, che subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità.
  29. Il Collegio di Disciplina si articola in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da un membro supplente.
    La prima sezione è formata da quattro professori ordinari di cui tre effettivi e uno supplente e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è formata da quattro professori associati di cui tre effettivi e uno supplente e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è formata da quattro ricercatori di cui tre effettivi e uno supplente e opera solo nei confronti deiricercatori.
  30. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di Disciplina sono nominati con decreto del Rettore.
  31. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio di Disciplina ha una durata di tre anni.
  32. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta. Nei casi di illeciti commessi dal Rettore la titolarità del potere disciplinare è attribuita al Decano dell’Ateneo.
  33. Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere conclusivo, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
  34. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione o dispone l’archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
  35. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 9 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
  36. Le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico.
    Art. 2.12 – Il Comitato Unico di Garanzia
  37. In attuazione delle disposizioni dell’art. 21 della Legge n. 183/2010, l’Università della Calabria istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia.
  38. L’Università della Calabria garantisce pari opportunità nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca,
    nella progressione di carriera dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo,
    impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l’orientamento sessuale, l’origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.
  39. Promuove le azioni di cui all’art. 1.4, comma 4 del presente Statuto.
  40. Verifica la qualità dei servizi offerti dal Centro Residenziale effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, ene dà informazione al Consiglio di Amministrazione nei tempi e secondo le modalità previste dal Regolamento dello stesso.
  41. Accerta che le strutture del Centro Residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari.
  42. Riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del Centro Residenziale otramite i docenti ivi residenti e li trasmette al Consiglio di Amministrazione dopo averli istruiti.
  43. Esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al Centro stesso.
  44. Le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

TITOLO III – STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ
Art. 3.1 – Strutture dell’Università

  1. Per l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, l’Università della
    Calabria si articola in Dipartimenti.
    L’elenco dei Dipartimenti è riportato nella Tabella A, il cui aggiornamento rientra nella competenza del Rettore.
  2. Per supportare le attività di ricerca scientifica e/o di didattica, in ciascun Dipartimento possono essere istituiti Laboratori, secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo.
  3. Per l’erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti è possibile istituire Centri di Servizio Interdipartimentali.
    Per l’erogazione di servizi di supporto all’intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni
    promosse dal Centro Residenziale, sono istituiti i Centri Comuni di Servizio.
    Per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti, è possibile istituire i Centri di Ricerca Interdipartimentali.
    Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni che costituiscono oggetto di studio nell’Ateneo, possono essere istituiti i Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica.
    L’istituzione di nuove strutture è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o con parere
    obbligatorio del Senato Accademico.
    Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all’attività di nuove strutture didattiche e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati. In particolare, quelle necessarie all’attivazione dei Centri di Ricerca Interdipartimentali devono essere garantite dai Dipartimenti, che ne promuovono la costituzione.
    Per i Centri di Ricerca Interdipartimentali è comunque esclusa l’autonomia amministrativa.
    Per gli altri Centri, la gestione sarà assicurata dal personale dei Dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall’istituzione.
    I Dipartimenti che propongono l’istituzione di Centri di Ricerca Interdipartimentali ne dovranno assicurare
    il finanziamento.
    Il Regolamento di Ateneo definisce le modalità di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso Regolamento indica anche i criteri e le modalità per la loro eventuale disattivazione.
  4. Tra più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare potranno istituirsi Strutture di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.
  5. Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di comune interesse l’Università della Calabria può
    stabilire forme di collaborazione con altri Atenei e con Enti sia pubblici che privati.
    Le modalità per la loro costituzione e gestione sono definite dal Regolamento di Ateneo.
    In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l’Università della Calabria non affida commesse atitolo oneroso né acquista prodotti dei Consorzi di cui entra a far parte, prima di tre anni dall’adesione.

Art. 3.2 – Il Dipartimento

  1. Il Dipartimento è la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività correlate o accessorie alle precedenti che siano rivolte all’esterno.
    Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.
    Il Dipartimento può prevedere l’istituzione di articolazioni interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o metodi di ricerca, denominate Sezioni.
    Il Regolamento del Dipartimento disciplina l’organizzazione delle Sezioni, nel rispetto dei criteri generali per il loro funzionamento, fissati nei Regolamenti di Ateneo.
    La creazione delle Sezioni non comporta modifiche nella dotazione di personale né nuove spese.
    Sulla base del progetto culturale fondativo, in uno, o al più, in due Dipartimenti è incardinato uno stesso settore scientifico-disciplinare.
    L’eventuale deroga a tale previsione rientra nella competenza del Senato Accademico.
    Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell’autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.
    I Dipartimenti si dotano di Regolamenti per il proprio funzionamento e possono dar vita a Strutture di raccordo. A essi fanno capo i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, nonchéi Corsi di Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento, le Scuole e i Corsi di Dottorato di Ricerca.
    Il Dipartimento:
    a) formula la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;
    b) formula la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
    c) cura la programmazione e l’utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;
    d) cura la gestione delle strutture per la didattica;
    e) coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento.
  2. Il Dipartimento è la struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori, previa proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico.
    Al Dipartimento afferiscono inoltre:
    a) i titolari di assegni di ricerca;
    b) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrino nei settori scientifico- disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;
    c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento;
    d) i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura;
    e) gli studenti nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento del Dipartimento.
  3. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010, e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.
  4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo.
  5. I Dipartimenti potranno essere costituiti con un numero minimo di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento in cui viene formulata la proposta di istituzione.
    Sono esclusi da tale computo i professori e i ricercatori che dovessero essere posti in quiescenza nell’anno
    accademico nel quale i Dipartimenti sono formalmente costituiti.
  6. Sono Organi del Dipartimento:
    a) il Direttore;
    b) la Giunta;
    c) il Consiglio;
    d) la Commissione didattica paritetica docenti studenti. Il Direttore:
    a) rappresenta il Dipartimento;
    b) presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’attuazione delle rispettive delibere;
    c) promuove le attività del Dipartimento, con la collaborazione della Giunta;
    d) vigila sull’osservanza, nell’ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
    e) tiene i rapporti con gli altri Organi dell’Università della Calabria;
    f) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore. Il Direttore è eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento.
    Nel caso d’indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto nel Regolamento di Ateneo per la predetta elezione, l’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
    L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
    L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.
    Le modalità delle votazioni sono definite dal Regolamento di Dipartimento. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
    Il Direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Ferma la disposizione di cui al successivo art. 7.1, comma 6-bis, ove il mandato quadriennale del Direttore si interrompa prima dei tre anni, si procede a nuova elezione del Direttore, il cui mandato dura sino alla scadenza naturale del mandato interrotto.
    Ove il mandato quadriennale del Direttore si interrompa dopo i tre anni, subentra il Vice-Direttore sino alla scadenza naturale del mandato.
    Il Direttore indica un Vice-Direttore tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della Giunta.
    L’incarico di Segretario ha durata quadriennale ed è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel Regolamento di Ateneo e con livello non inferiore alla categoria D.
  7. Il Consiglio è l’Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
    Ne fanno parte i professori di ruolo, i ricercatori, il segretario, quest’ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento. La consistenza delle rappresentanze, le modalità di elezione delle stesse e le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
    Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento.
    Il Senato Accademico valuta la proposta inerente ai settori scientifico-disciplinari contestualmente all’approvazione del Regolamento di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
    Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.
  8. La Giunta coadiuva il Direttore e decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.
    Le modalità di elezione e di funzionamento della Giunta sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
  9. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti, ove il Dipartimento non abbia costituito una struttura di raccordo, ha competenza:
    a) a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonchédell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
    b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
    c) a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
    La partecipazione alla Commissione paritetica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione
    di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
    La Commissione didattica paritetica docenti-studenti è composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori e di rappresentanti degli studenti.
    Il Regolamento di Dipartimento stabilisce la consistenza delle componenti, le modalità per l’elezione dei membri nonché le norme generali di funzionamento della Commissione.
  10. I Dipartimenti istituiti al momento dell’approvazione del presente Statuto sono indicati nella Tabella A.
  11. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di richiedere l’afferenza a uno specifico Dipartimento.
  12. I Dipartimenti sono disattivati dal Consiglio di Amministrazione su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico, qualora il numero dei professori di ruolo e ricercatori in servizio a essi afferenti scenda sotto il limite previsto dall’art. 2, comma 2, lettera b), della Legge n. 240/2010.
    I professori e i ricercatori trasferiti ad altro Dipartimento devono mantenere la nuova afferenza per almeno un quinquennio.
  13. Nel Regolamento di Ateneo, sempre nell’ambito delle previsioni statutarie, sono definite le procedure e le condizioni per l’istituzione, l’attivazione e per la disattivazione dei Dipartimenti, nonché lemodalità per l’esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.
    Art. 3.3 – I Consigli dei Corsi di Studio
  14. I Dipartimenti in cui sono attivati i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono proporre
    l’attivazione dei Consigli di Corso di Studio.
    Allo stesso Consiglio di Corso di Studio possono afferire più Corsi di Studio di primo e secondo livello in base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
  15. I compiti del Consiglio di Corso di Studio, la composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo.

Art. 3.4 – Strutture di raccordo

  1. Due o più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare possono proporre l’istituzione di Strutture di raccordo, in seguito denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010.
  2. L’istituzione, l’attivazione e la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
  3. Le modalità organizzative delle Scuole sono fissate d’intesa fra i Dipartimenti promotori, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 2, comma 2, lettera f), della Legge n. 240/2010.
    Le funzioni e le modalità organizzative delle Scuole sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.
    Art. 3.5 – Le Scuole di Specializzazione
  4. In applicazione di particolari norme di legge o di direttive dell’Unione Europea, l’Università della Calabria istituisce Scuole di Specializzazione, che forniscono allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di specifiche attività professionali.
  5. Le norme per il funzionamento di ciascuna Scuola sono fissate con i Regolamenti previsti al successivo art. 5.3.
    Art. 3.6 – I Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca
  6. L’Università della Calabria istituisce Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di alta qualificazione scientifica.
  7. I Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti, di cui al successivo art. 5.3.

Art. 3.7 – Impegno didattico dei professori e dei ricercatori

  1. L’impegno didattico dei professori e dei ricercatori è disciplinato dal Regolamento di Ateneo.
    Art. 3.8 – Sistema Bibliotecario di Ateneo
  2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dalle Biblioteche di Area o Interdipartimentali e da eventuali strutture di servizio.
    Il Sistema Bibliotecario è un insieme di strutture coordinate dal Comitato di Coordinamento delle Biblioteche. Le strutture bibliotecarie sono volte alla:
    a) acquisizione, conservazione e fruizione di documenti per definite aree disciplinari, categorie di utenti o particolari funzioni di supporto alla ricerca e alla didattica;
    b) creazione, reperimento, recupero ed elaborazione dell’informazione bibliografica e
    documentale susupporto sia cartaceo sia elettronico, attraverso la biblioteca digitale.
    c) catalogazione e conservazione, con accesso pubblico in apposito deposito istituzionale, dei prodottidella ricerca dell’Università della Calabria.
  3. Il Sistema bibliotecario di Ateneo può avere autonomia amministrativa, secondo le previsioni del
    Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.
  4. Le norme per gli organi, il coordinamento e l’interconnessione del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono definite nel Regolamento di Ateneo.

Art. 3.9 – Scuole Superiori e di Alta Formazione

  1. L’Università della Calabria istituisce Scuole Superiori e di Alta Formazione post-laurea incardinate nei Dipartimenti.
  2. Alle Scuole Superiori e di Alta Formazione si applicano le norme contenute nel Regolamento di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, nonché in ogni altro Regolamento dell’Università della Calabria nel quale la Scuola sia annoverata tra le strutture destinatarie.

TITOLO IV – AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.1 – Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità

  1. L’attività amministrativa e contabile dell’Ateneo è disciplinata da un apposito Regolamento, emanato con decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione in raccordo con il Direttore Generale, sentiti il Senato Accademico.
  2. Il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità disciplina:
    a) i criteri di gestione ispirati ai principi fondamentali di contabilità, le procedure amministrative e contabili nonché le connesse responsabilità funzionali ad assicurare la tempestività e l’efficienza della gestione economico patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo, la sostenibilità del bilancio e il rispetto del suo equilibrio;
    b) le procedure che regolano le attività negoziali;
    c) la gestione del patrimonio e le procedure inventariali;
    d) i sistemi di controllo.
  3. Nel Regolamento è prevista la copertura assicurativa per il rimborso delle spese legali sostenute da quei componenti dell’Università della Calabria, individuati dal Consiglio di Amministrazione, contro i quali vengano promosse azioni penali, civili e amministrative attinenti all’esercizio delle loro funzioni e attività istituzionali, allorquando intervenga sentenza assolutoria definitiva.
    Il rimborso delle spese legali è subordinato all’inoltro da parte dei soggetti interessati di documentata istanza, nella quale risulti l’ammontare complessivo delle stesse, che, comunque, non può superare l’entità delle parcelle vidimate dagli Ordini Professionali.
    Art. 4.2 – Autonomia di Gestione e di Spesa
  4. L’autonomia di gestione e di spesa è riconosciuta alle strutture appositamente elencate nel Regolamento di Ateneo nonché a quelle a cui man mano il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale competenza.
  5. La modalità di gestione e i relativi controlli sono disciplinati dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.
    Art. 4.3 – Indennità di carica e gettoni di presenza
  6. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico
    dell’Università della Calabria, i componenti che non godono di altra indennità di carica fruiscono di un
    gettone di presenza, il cui valore è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
  7. Per le cariche di Rettore, Pro-Rettore vicario, Pro-Rettore delegato del Rettore al Centro Residenziale, Direttore di Dipartimento, Presidente del Comitato Unico di Garanzia nonché per gli altri eventuali Pro- Rettori, è prevista un’indennità annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria.
  8. Ai membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita una indennità di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria. Le indennità di carica non sono cumulabili.
    Art. 4.4 – Risorse
  9. I Dipartimenti sono destinatari di risorse in proporzione al loro contributo, in termini di didattica e di ricerca, alla performance complessiva dell’Ateneo, misurata con la stessa metodologia di valutazione con la quale l’Università della Calabria diviene destinataria di risorse premiali da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
    TITOLO V – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.1 – Organizzazione Amministrativa

  1. L’Università della Calabria definisce nella sua autonomia la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.
  2. L’organizzazione amministrativa dell’Università della Calabria, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dai provvedimenti di carattere generale.
  3. La struttura organizzativa prevede il Direttore Generale, i dirigenti e il personale tecnico e amministrativo.
  4. L’Università della Calabria riconosce, promuove e valorizza la professionalità del personale tecnico e
    amministrativo, assicurandone la formazione permanente nel rispetto delle specifiche professionalità.
    Art. 5.2 – Dirigenti e Responsabilità dirigenziale
  5. I dirigenti dell’Università della Calabria appartengono al ruolo dei dirigenti di seconda fascia.
  6. Per l’accesso alla qualifica di dirigente, gli incarichi, le funzioni, il trattamento economico, la mobilità, la responsabilità, la verifica dei risultati e di quanto altro richiesto, si applicano le procedure e le modalità stabilite dalla vigente normativa e dai contratti collettivi per l’area dirigenziale, oltre alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.
  7. I dirigenti, in particolare, collaborano con il Direttore Generale, nell’ambito delle relative competenze e responsabilità organizzative, per le strutture cui sono preposti, per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti degli Organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte e della cui attuazione, anche mediante l’adozione di atti che impegnano all’esterno l’Amministrazione, sono direttamente responsabili.
  8. Compete ai dirigenti la nomina dei responsabili dei procedimenti.
  9. Sono esclusi dalla competenza dei dirigenti gli atti e le funzioni che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti attribuiscono al Rettore, agli altri Organi accademici e al Direttore Generale.
  10. Gli incarichi dirigenziali sono disposti dal Direttore Generale, cui compete anche la eventuale revoca. I dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilità organizzativa svolgono, su incarico del Direttore Generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi.
  11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato.
  12. Il Direttore Generale, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, in armonia con le norme vigenti in materia, può affidare funzioni dirigenziali a dipendenti di qualifica non dirigenziale che ricoprano le posizioni più elevate nell’ambito degli uffici dell’Università della Calabria e idonei a svolgere temporaneamente l’incarico.
    Art. 5.3 – Regolamenti
  13. Il Regolamento di Ateneo contiene le norme relative all’organizzazione complessiva dell’Università della Calabria, alle modalità di elezione degli Organi, e precisa le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente Statuto.
    Il Regolamento di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e adottato con la medesima maggioranza.
    Il Regolamento di Ateneo è emanato dal Rettore.
  14. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione.
  15. Il Regolamento Didattico di Ateneo, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione, il Regolamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, i Regolamenti dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca, i Regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole di Specializzazione sono deliberati, su proposta delle competenti strutture di riferimento,dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con decreto del Rettore.
    Art. 5.4 – Validità delle adunanze degli Organi collegiali
  16. Per la valida costituzione degli Organi collegiali di governo è prevista la maggioranza assoluta dei componenti.
  17. Le deliberazioni, salvo i casi in cui sia diversamente disposto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5.5 – Pubblicità degli Atti

  1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali sono pubblici.
  2. Gli estratti delle deliberazioni sono a disposizione entro 30 giorni dalla loro adozione.
  3. Ogni appartenente all’Università della Calabria ha il diritto di ottenere, a richiesta, gli estratti dei verbali, formalmente approvati, dagli uffici che ne hanno la custodia.
  4. Un apposito ufficio dell’Università della Calabria, nello spirito di quanto previsto dall’art. 1.2, comma 5, provvede alla pubblicazione sul sito Web di Ateneo delle deliberazioni, di interesse generale, adottate dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico, dal Consiglio degli Studenti e dagli altri Organi e strutture dell’Università della Calabria.

TITOLO VI – IL CENTRO RESIDENZIALE
Art. 6.1 – Il Centro Residenziale

  1. Il Centro Residenziale dell’Università della Calabria è un Centro autonomo di spesa, che dispone delle risorse assegnategli annualmente dal Consiglio di Amministrazione oltre che degli eventuali fondi assegnati con specifica finalizzazione all’Ateneo da Enti pubblici e privati.
    Art. 6.2 – Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale
  2. Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale:
    elabora la politica di gestione e di sviluppo del Centro Residenziale; a tal fine presenta al Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attività del Centro Residenziale relativo all’anno accademico successivo, redatto di concerto con il Direttore, unitamente a una dettagliata valutazione delle relative necessità finanziarie.
    Detto programma conterrà un censimento delle previste disponibilità di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel Centro Residenziale;
    previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria, con proprio decreto, emana il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro Residenziale;
    emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
    su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
    emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
    coordina le attività di assistenza prestate dai docenti residenti nel Centro Residenziale agli studenti;
    coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamità;
    eroga le sanzioni previste dal Regolamento di utilizzo del Centro Residenziale e dal Collegio di Disciplina nelle materie riguardanti il Centro Residenziale;
    sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro Residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Unico di Garanzia;
    con cadenza biennale, relaziona al Rettore sull’operato del Direttore del Centro.

Art. 6.3 – Il Direttore del Centro Residenziale

  1. Il Direttore è nominato dal Direttore Generale, sentito il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale, tra il personale in ruolo dell’Università della Calabria, con qualifica di Dirigente.
  2. La durata del mandato coincide con quella del Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale.
  3. Il Direttore del Centro Residenziale:
    collabora con il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale alla redazione del programma annuale delle attività del Centro Residenziale;
    propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria le spese di importo unitario superiore a una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
    è consegnatario del patrimonio inventariato del Centro Residenziale;
    cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
    cura la regolarità e la funzionalità del servizio mensa;
    cura il coordinamento tra le attività amministrative del Centro Residenziale e quelle dell’Università
    della Calabria;
    cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;
    redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria, entro il 1° luglio e il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.
    Art. 6.4 – Organizzazione del Centro Residenziale
  4. L’utilizzazione delle strutture del Centro Residenziale è disciplinata da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria.
  5. Tale Regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla revoca immediata dell’alloggio.
  6. I servizi tecnici e amministrativi del Centro Residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
    Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari, nonché l’organico del personale addetto.
    I Responsabili delle Aree funzionali riferiscono al Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e al Direttore del Centro.

Art. 6.5 – Patrimonio del Centro Residenziale

  1. Il patrimonio in uso del Centro Residenziale è costituito da immobili di proprietà dell’Università della Calabria.
    Fino al raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al comma successivo, il Centro Residenziale potrà utilizzare immobili presi in affitto per alloggiare studenti.
    Il numero degli studenti alloggiati negli immobili in fitto non potrà superare quello in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
    In nessun caso il personale dell’Università della Calabria può essere alloggiato in immobili presi in affitto.
  2. L’Università della Calabria dedica parte delle sue risorse alla costruzione di nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell’art. 1.1, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti.
    Nel programmare l’espansione delle strutture, gli Organi accademici prevedranno la possibilità di alloggiare in immobili di proprietà gli studenti iscritti all’Università della Calabria.
  3. L’Università della Calabria procede alla costruzione di nuove residenze dopo avere acquisito una relazione congiunta del Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e del Presidente del Comitato Unico di Garanzia che documenti la situazione del Centro Residenziale medesimo.
    Particolare cura sarà posta nel contenimento degli indici di urbanizzazione, negli aspetti paesaggistici e
    nella tutela dell’ambiente naturale, anche nell’utilizzazione del quale l’Università della Calabria tenderà a
    svolgere funzioni educative.
  4. All’inizio di ogni anno accademico, il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati agli studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria, in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal Bando, è preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.
    Ai residenti è assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture
    dell’Università della Calabria a ciò preposte.
    Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal Centro Residenziale è commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.
    Potranno essere stipulate Convenzioni per assicurare servizi sanitari.

Art. 6.6 – Articolazione in quartieri

  1. Il Centro Residenziale si articola in quartieri. Per la fruizione dei servizi offerti dal Centro, tutti gli studenti e il personale sono assegnati a un quartiere.

Art. 6.7 – Gestione

  1. Il Centro Residenziale regola la propria gestione amministrativo-contabile e del patrimonio secondo quanto previsto dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.

TITOLO VII – NORME FINALI E COMUNI

Art. 7.1 – Norme generali per le designazioni elettive

  1. Le votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, delle Scuole di Specializzazione e delle altre strutture, nonché dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio e dei Presidenti delle Scuole,sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi dirittoal voto.
    1-bis. Salvo quanto previsto al successivo art. 8.1, comma 4, le elezioni del Rettore sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori e, nelle votazioni di ballottaggio, se vi ha preso parte almeno il 40% dei professori di ruolo e dei ricercatori.
  2. Per le altre strutture dell’Università della Calabria, la definizione dell’elettorato attivo e passivo e le
    modalità delle votazioni per l’attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi Regolamenti.
  3. Nelle designazioni elettive previste dal presente Statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
  4. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato dei Direttori di Dipartimento e delle Scuole di Specializzazione e delle altre strutture, nonché dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio e dei Presidenti delle Scuole, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente del Dipartimento, della Scuola di Specializzazione, del Corso di Studio o della struttura interessata. Le operazioni di voto devono comunque concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento di indizione.
    Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
    4-bis. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori di prima fascia nel quarto mese antecedente la scadenza del mandato e devono concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del mandato stesso.
    Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale, alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
    Entro il terzo mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, devono essere presentate le candidature, sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale e dal candidato in segno di accettazione, al decano dei professori di ruolo dell’Ateneo. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali i candidati esporranno i propri programmi e parteciperanno alla discussione degli stessi.
  5. Nessuna designazione elettiva può essere assunta per più di due mandati consecutivi, a eccezione del Rettore che dura in carica per un unico mandato.
    Nel caso di cariche elettive in Organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
  6. Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
    6-bis. Per intero mandato si intende quello espletato oltre i due anni.
  7. I professori che assumono il mandato di Rettore, di Pro-Rettore, di Direttore di Dipartimento o di Pro- Rettore delegato al Centro Residenziale devono avere esercitato l’opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall’inizio del mandato.
  8. Gli assistenti del ruolo a esaurimento e i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell’elettorato attivo e
    passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
  9. Saranno contenute in appositi Regolamenti le norme di dettaglio per le elezioni delle rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo e degli Studenti nel Senato Accademico e degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione, nonché dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e dei Presidenti e dei componenti dei Consigli delle Scuole.
    Art. 7.2 – Norme per le designazioni elettive dei membri del Senato Accademico
  10. Per le designazioni elettive dei quindici professori di ruolo ovvero ricercatori di ruolo membri del Senato Accademico l’elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo e ricercatori in servizio alla data delle votazioni, salvo quanto previsto al successivo art. 8.1, comma 4.
    Risultano eletti:
    a) il ricercatore di ruolo o il professore associato che ottiene il maggior numero di voti;
    b) i sette direttori di Dipartimento che ottengono più voti;
    c) i sette candidati che ottengono più voti esclusi quelli già eletti di cui alle lettere a) e b), a condizione che, tra i complessivi otto membri già eletti e i sette candidati eligendi sia presente almeno un appartenente a ognuna delle macroaree scientifico-disciplinari definite nell’articolo 2.3.
    Ove n macroaree non siano rappresentate, risultano eletti soltanto i 7-n professori o ricercatori più votati dopo il primo già eletto.
    I restanti n posti saranno assegnati ai professori e ricercatori appartenenti alle n macroaree non rappresentate che abbiano ottenuto più voti.
    Art.7.3 – Elezione delle rappresentanze studentesche
  11. Possono essere candidati alle elezioni in Organi collegiali dell’Università della Calabria soltanto gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione dell’Università della Calabria.
  12. La carica di rappresentante in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di rappresentante in Consiglio di Dipartimento.
  13. Per tutti gli studenti eletti negli Organi universitari il mandato dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.
  14. Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono valide se prende parte al voto almeno il quindici per cento degli aventi diritto. Nel caso in cui tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.
  15. Le norme per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.

Art. 7.4 – Norma finale

  1. Ove negli articoli del presente Statuto siano previsti pareri obbligatori, gli stessi devono essere resi dai relativi Organi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta.
    Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, si attua l’istituto del silenzio-assenso.
    Art. 7.5 – Articoli del precedente Statuto abrogati
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono espressamente abrogati i seguenti articoli dello Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria aggiornato con Decreto Rettorale n. 1761 dell’8 giugno 2010:
    a) art. 2.6 – Comitato di Coordinamento e Programmazione;
    b) art. 2.8 – La Commissione Didattica di Ateneo;
    c) art. 2.9 – Commissione per l’Orientamento e il Sostegno degli Studenti;
    d) art. 2.10 – Il Collegio dei Probiviri;
    e) art. 3.2 – Le Facoltà;
    f) art. 3.3 – Il Preside;
    g) art. 3.4 – Il Consiglio di Facoltà;
    h) art. 3.5 – Il Consiglio di Presidenza;
    i) art. 3.7 – Commissioni didattiche paritetiche;
    l) art. 6.4 – Il Comitato di Garanzia

Art. 7.6 – Modifiche di Statuto

  1. Le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti, dal Consiglio degli Studenti, ovvero sottoscritte da almeno il 10% del totale dei professori, ricercatori e appartenenti al Personale Tecnico-Amministrativo in servizio nell’Ateneo, sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione anch’esso adottato a maggioranza assoluta dei componenti, entro il 31 marzo di ciascun anno.
    Il Senato Accademico deve pronunciarsi entro sessanta giorni.
    Qualora le modifiche riguardino gli ordinamenti didattici e, più in generale, questioni di interesse per l’organizzazione didattica, deve essere richiesto il parere del Consiglio degli Studenti, il quale è tenuto a esprimersi entro trenta giorni.
    Le modifiche di Statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE

Art. 8.1

  1. Al fine di consentire l’allineamento della durata dei mandati dei componenti del Senato Accademico, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 2.4, comma 3, in prima applicazione i mandati dei senatori accademici scadono il 31 ottobre 2025, ad eccezione della componente studentesca.
  2. Per ottenere, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 3.2, comma 6, l’allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali, per i direttori di dipartimento in scadenza entro il 1° novembre 2024, si procederà con elezioni suppletive al rinnovo di quei mandati, fino al 31 ottobre 2025.
  3. I direttori scaduti dal secondo mandato entro il 31 ottobre 2024 possono candidarsi alle elezioni suppletive di cui al comma 2, in deroga al divieto di cui al precedente art. 7, comma 5. Per tutti i direttori rieletti, il nuovo mandato non verrà computato ai fini del predetto divieto.
  4. Sino all’esaurimento delle sottoindicate tipologie di ricercatori a tempo determinato, disposto dalla vigente normativa nazionale, è attribuito il voto pieno ai ricercatori in servizio ai sensi dall’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010. Il voto dei ricercatori in servizio ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 è pesato moltiplicando ciascun voto espresso per un coefficiente pari a 0,10. Tali voti, relativi ai ricercatori in servizio ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, non sono computati ai fini del quorum di cui all’art. 7.1, comma 1-bis, e detta categoria non concorre alla determinazione di ND, di cui al precedente art. 2.2, comma 6.

TABELLA A

DIPARTIMENTI
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra – DiBEST Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche – CTC Dipartimento di Culture, Educazione e Società – DiCES
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” – DESF Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione – DFSSN Dipartimento di Fisica – FiS
Dipartimento di Ingegneria Civile – DINCI Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente – DIAm
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica -DIMES Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG
Dipartimento di Matematica e Informatica – DEMACS Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche -DiScAG Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – DISPeS Dipartimento di Studi Umanistici – DISU

TABELLA B

SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO POLO ECONOMICO-GIURIDICO POLO SCIENTIFICO
POLO UMANISTICO

FONTE

www.unical.it

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