STATUTO UNIVERSITA’ DI CATANIA

Indice
Titolo I (artt.1-4)
Titolo II – Organi dell’Ateneo
Titolo II bis – Altri organi
Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca
Titolo IV – Strutture di servizio
Titolo V – Rapporti con organismi esterni
Titolo VI – Regolamenti e codice etico
Titolo VII – Disposizioni finali e transitorie

Titolo I (artt. 1-4)
Articolo 1 – Principi generali

  1. L’Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.
  2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell’Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.
  3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni ideologia e da ogni fede politica o religiosa.
  4. Afferma il proprio carattere statale ed il valore universale del sapere e dell’innovazione scientifica e tecnologica quali beni comuni dell’intera collettività.
  5. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.
  6. Esprime il proprio impegno per la libertà e l’universalità della conoscenza; pertanto, promuove la libera attività di ricerca e di insegnamento.
  7. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l’istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
  8. Si propone di valorizzare al meglio, anche tramite procedure di brevettazione, le invenzioni e le innovazioni che vengano realizzate al suo interno da personale universitario. I diritti di brevetto saranno allocati in capo ai ricercatori o all’Università, in accordo alla normativa vigente.
  9. Tutela la propria memoria storica, fin dalla sua fondazione, rappresentata dall’archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione e la consultazione.
  10. Fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.
  11. Fa propria la cultura della valutazione e della autovalutazione permanente come strumento di crescita e di responsabilizzazione di tutti i suoi organi e strutture.
  12. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all’evoluzione della società e della cultura.
  13. Promuove il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l’accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.
  14. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.
  15. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.
  16. Promuove il rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.
  17. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero, ivi comprese le attività culturali, sportive e ricreative, nell’interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell’Ateneo e di enti morali.
  18. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Ateneo.
  19. Organizza corsi di orientamento per l’accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l’inserimento nel mondo del lavoro e cura l’aggiornamento professionale, anche d’intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.
  20. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell’osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, tende ad assicurare i più alti livelli di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione.
  21. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.
  22. Le entrate dell’Ateneo sono costituite da:
    a) trasferimenti dello Stato;
    b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
    c) forme di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi (regionali, nazionali, europei ed internazionali), corrispettivi di contratti e convenzioni con aziende ed istituzioni pubbliche e private, contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 2 – Fonti normative

  1. Nell’ambito della potestà statutaria riconosciuta dall’art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l’Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Articolo 3 – Libertà di ricerca

  1. L’Università garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 – Libertà di insegnamento

  1. L’Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento in coerenza con i curricula didattici e nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti.

Titolo II – Organi dell’Ateneo (artt. 5-11)
Articolo 5 – Organi dell’Ateneo

  1. Sono organi dell’Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Articolo 6 – Rettore

  1. Il rettore è il legale rappresentante dell’Ateneo.
  2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell’autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
  3. Spetta al rettore:
    a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
    b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
    c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
    d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l’esecuzione delle rispettive delibere;
    e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;
    f) curare l’osservanza di tutte le norme concernenti l’ordinamento universitario ed esercitare l’autorità disciplinare, nell’ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall’art. 10 della l. 240/2010, nei confronti del personale docente e degli studenti;
    g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico e di comportamento, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;
    h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
    i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell’incarico di direttore generale;
    l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all’organo stesso nella prima riunione successiva;
    m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
  4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
  5. L’elettorato attivo spetta:
    a) a tutti i docenti dell’Ateneo;
    b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all’unità superiore;
    c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.
  6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
  7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
  8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed entra in carica all’inizio dell’anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l’eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni.
  9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
  10. L’ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione.
  11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Articolo 7 – Senato accademico

  1. Spetta al Senato accademico:
    a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
    b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti e delle Scuole;
    c) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
    d) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste all’art. 36 del presente Statuto;
    e) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all’art. 32 del presente Statuto;
    f) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell’Ateneo;
    g) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca dell’Ateneo;
    h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all’art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall’inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale;
    i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Università;
    l) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell’incarico di direttore generale;
    m) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e di comportamento e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;
    n) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l’attività didattica e tasse di iscrizione e contributi;
    o) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia;
    p) proporre l’istituzione di centri interuniversitari di ricerca;
    q) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
  2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:
    a) il rettore;
    b) diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato;
    c) otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori;
    d) sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
    e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
  3. I docenti di cui alla lettera c) del secondo comma, saranno eletti con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:
    a) l’elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l’individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare;
    b) l’elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.
  4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
  5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.
  6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all’ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell’Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l’invito.
  7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli studenti e dei rappresentanti dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 8 – Consiglio di amministrazione

  1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
    a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo;
    b) deliberare, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, previo parere del Senato accademico, l’attivazione o la soppressione di corsi;
    c) deliberare, previo parere del Senato accademico, l’attivazione o la soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
    d) approvare il regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, previo parere del Senato accademico;
    e) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;
    f) trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
    g) conferire l’incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;
    h) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente.
    i) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;
    l) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo;
    m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
  2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:
    a) il rettore;
    b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli dell’Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, né rivestirli per tutta la durata dell’incarico. La scelta dei tre membri esterni è effettuata dal rettore nell’ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato all’avviso pubblico;
    c) quattro docenti dell’Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato livello, previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina una commissione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati;
    d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
  3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.
  4. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
  5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.
  6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all’ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell’Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l’invito.
  7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 9 – Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da:
    a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
    b) un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
    c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso.
    Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
  2. L’incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell’Ateneo.
  3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
  4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.

Articolo 10 – Nucleo di valutazione

  1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.
  2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
  3. Il Nucleo di valutazione è composto, ai sensi della l. 370/1999, da nove membri, di cui cinque esterni all’Ateneo e due rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.
  4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.
  5. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’Ateneo.
  6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.
  7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con l’esercizio di ogni altra carica accademica indicata nel presente Statuto.
  8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Articolo 11 – Direttore generale

  1. Il direttore generale è l’organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Nell’esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.
  2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:
    a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio a cui è preposto, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
    b) attribuisce ai dirigenti dell’Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
    c) adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
    d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, e fatti salvi, comunque, i poteri delegati o attribuiti dallo stesso regolamento;
    e) dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
    f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;
    g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
    h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
  3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.
  4. L’incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
  5. L’incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
  6. La revoca dell’incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all’interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell’adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.
  7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell’Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Titolo II bis – Altri organi (art. 12)
Articolo 12 – Collegio di disciplina

  1. Il collegio di disciplina è l’organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
  2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
    La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
  3. I componenti delle sezioni sono eletti, a scrutinio segreto e per fasce tra i docenti anche di altri atenei, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e nominati con decreto rettorale.
    I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
  4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà “a sezioni congiunte”, composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
  5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta “a sezioni congiunte”, la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.
  6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.
  7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
  8. (Comma abrogato)
  9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è avviato dal rettore ovvero, se i fatti riguardano il rettore, dal decano dei professori di prima fascia, ed è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 12 bis – Consulta degli studenti

  1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell’Ateneo e di raccordo con le rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali.
  2. La Consulta esprime pareri obbligatori su: programmazione triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti, programmazione di interventi relativi a servizi agli studenti, e ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente gli interessi degli studenti.
  3. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante per dipartimento e struttura didattica speciale, scelto nell’ambito della rappresentanza studentesca nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale.
  4. Modalità di elezione e durata in carica dei rappresentanti di dipartimento e di struttura didattica speciale sono disciplinate dal regolamento elettorale. Con regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta.

Art. 12 ter – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

  1. Presso l’Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia.
  2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
  3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

Art. 12 quater – Presidio della qualità

  1. Il Presidio della Qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di supporto agli organi e alle strutture dell’Ateneo sulle tematiche della assicurazione della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e di promozione del miglioramento continuo della qualità.
  2. I compiti e la composizione del Presidio sono disciplinati dal regolamento di Ateneo.

Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca (artt. 13-24)
Articolo 13. Strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.

  1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell’Università di Catania:
    a) i Dipartimenti;
    b) le Scuole;
    c) le Scuole di dottorato, ove istituite;
    d) le Strutture didattiche speciali;
    e) i Centri di ricerca.

Articolo 14 – Dipartimenti

  1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie.
  2. Spetta al Dipartimento:
    a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
    b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
    c) organizzare e coordinare l’attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
    d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d’intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l’altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
    e) proporre l’istituzione e l’attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell’offerta didattica, l’aggiornamento e l’innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
    f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
    g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;
    h) proporre la stipula, nell’ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
  3. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato dal responsabile amministrativo-gestionale, che viene individuato dal Direttore generale sentito il direttore del Dipartimento, tra il personale almeno di categoria D, e che collabora con quest’ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.
  4. L’istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento.
  5. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Articolo 15 – Organi del Dipartimento

  1. Sono organi del Dipartimento:
    a) il Consiglio di dipartimento;
    b) il direttore;
    c) la Giunta;
    d) la Commissione paritetica dipartimentale.
  2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento e, senza diritto di voto, dal responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario nell’ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all’unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all’art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) del presente Statuto.
  3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all’ordine del giorno.
  4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del regolamento di dipartimento.
  5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
  6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza. Nell’ambito delle competenze funzionalmente riferibili al Dipartimento secondo la normativa di riferimento, sottoscrive le convenzioni e i contratti, in conformità con gli orientamenti espressi dal Senato accademico e seguendo le disposizioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di dipartimento secondo le procedure previste dal Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, nonché in conformità alla normativa interna di Ateneo. Il direttore esercita, nell’ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.
  7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore. Il direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni al personale docente, a tempo pieno, afferente al dipartimento.
  8. L’ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
  9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore e, senza diritto di voto, dal responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario nell’ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.
  10. L’elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
  11. I componenti della Giunta, ad eccezione del Responsabile amministrativo-gestionale che non è soggetto a scadenza e dei ricercatori a tempo determinato che durano in carica due anni, durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
  12. L’organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.

Articolo 16 – Commissione paritetica dipartimentale

  1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:
    a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento;
    b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;
    c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.
  2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
  3. (Comma abrogato)
  4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:
    a) svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
    b) formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.
  5. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
  6. L’istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 17 – Scuole

  1. L’Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall’Ateneo non può comunque essere superiore a dodici.
  2. Sono organi della Scuola:
    a) il Coordinamento della Scuola:
    b) la Commissione paritetica della Scuola.
  3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l’istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010.
  4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 18 – Scuola di Medicina

  1. La Scuola di Medicina è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare.
  2. Spetta alla Scuola:
    a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1;
    b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
    c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;
    d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola.
  3. Sono organi della Scuola:
    a) il Coordinamento della Scuola;
    b) la Commissione paritetica della Scuola.
  4. Il Coordinamento della Scuola è composto da:
    a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Scuola;
    b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento, con arrotondamento all’unità superiore;
    c) quattro rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali, eletti tra i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;
    d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletto tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Scuola;
    e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo alla Scuola;
    f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Scuola;
    g) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Scuola;
    h) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza ai ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti.
  5. Il Coordinamento della Scuola elegge il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella Scuola. L’ufficio di presidente è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
  6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.
  7. L’organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Scuola sono disciplinate dal regolamento della Scuola, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Scuola.
  8. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 19 – Commissione paritetica della Scuola di Medicina

  1. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Scuola. È composta, di norma, da:
    a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Scuola;
    b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.
    c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Scuola.
  2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
  3. La Commissione paritetica della Scuola ha il compito di:
    a) svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
    b) formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Scuola.
  4. La Commissione paritetica della Scuola è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

Articolo 20 – Consigli di corso di studio

  1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all’unità superiore.
  2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.
  3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.
  4. I Consigli hanno il compito di:
    a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
    b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
    c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell’esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;
    d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;
    e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 21 – Scuole di specializzazione

  1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
  2. Sono organi della scuola di specializzazione:
    a) il Consiglio della scuola di specializzazione;
    b) il direttore.
  3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, con arrotondamento all’unità superiore, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.
  4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno o, in mancanza, a tempo definito, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione.
  5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di studio.

Articolo 22 – Dottorati di ricerca

  1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
  2. Sono organi del dottorato di ricerca:
    a) il Collegio dei docenti;
    b) il coordinatore del dottorato di ricerca.
  3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.
  4. Il coordinatore è il docente proponente che presenta la domanda di accreditamento, su incarico del dipartimento di pertinenza, e dura in carica per la durata del ciclo di accreditamento del dottorato; in caso di cessazione anticipata, si rinvia a quanto stabilito dal regolamento sui dottorati. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso di dottorato.
  5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio.

Articolo 23 – Strutture didattiche speciali

  1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti l’Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
  2. L’ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l’istituzione.
  3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura didattica speciale è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, che, nel caso in cui alla stessa sia stata riconosciuta autonomia gestionale, può essere coordinato da un responsabile amministrativo-gestionale, che viene individuato dal Direttore generale sentito il Presidente della Struttura, tra il personale almeno di categoria D, e che collabora con quest’ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa.

Art. 23 bis – Scuola Superiore di Catania

  1. La Scuola Superiore di Catania si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica di eccellenza nonché la collaborazione interdisciplinare. L’attività della Scuola è indirizzata alla ricerca e allo sviluppo del talento e della qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento che promuova le loro potenzialità e capacità individuali attraverso l’impegno dei docenti a seguire il percorso formativo e la crescita di ogni allievo. La Scuola promuove la collaborazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, in particolare nell’area del Mediterraneo, favorendo la mobilità dei propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di ricerca internazionali.
  2. L’accesso alla Scuola Superiore avviene attraverso selezioni basate esclusivamente su criteri che valorizzino il merito individuale degli aspiranti.
  3. La vita collegiale è uno dei principi fondanti del progetto didattico-scientifico della Scuola Superiore di Catania.
  4. Le attività, il funzionamento e gli organi della Scuola Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento.

Articolo 24 – Centri di ricerca

  1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare l’istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti.
  2. L’ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l’istituzione.
  3. Sono organi del Centro:
    a) il Consiglio del centro;
    b) il direttore.
  4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro.
  5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro.
  6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 24 bis – Azienda agraria sperimentale

  1. L’Azienda agraria sperimentale è struttura dell’Università di Catania per la sperimentazione agraria in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento dell’area scientifico-disciplinare di agraria.
  2. L’Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall’Università, nonché gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.
  3. Le attività, il funzionamento e gli organi dell’Azienda agraria sperimentale sono disciplinati da apposito regolamento.

Titolo IV – Strutture di servizio (artt. 25-26)
Articolo 25 – Centri di servizio

  1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l’istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l’organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell’Ateneo.
  2. Sono organi del Centro:
    a) il Comitato di gestione;
    b) il presidente;
    c) il direttore.
  3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti a tempo indeterminato designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore.
  4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.
  5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell’Ateneo.
  6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
  7. Il Centro di servizio ha autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 25 bis – Sistema bibliotecario di Ateneo

  1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo coordina le biblioteche dell’Ateneo al fine di conservare, valorizzare, incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell’Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale.
  2. L’Università fa propri i principi dell’accesso alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
  3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

Art. 25 ter – Sistema museale di Ateneo

  1. Il Sistema museale di Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell’Ateneo.
  2. Il sistema museale di Ateneo coordina le attività di salvaguardia e valorizzazione delle strutture che ospitano tali beni, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione a vantaggio della società; a tale fine, collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
  3. L’organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento, nel rispetto dell’autonomia delle strutture dipartimentali.

Articolo 26 – (abrogato)

Titolo V – Rapporti con organismi esterni (artt. 27-29)
Articolo 27 – Prestazioni a favore di terzi

  1. L’Università, nell’ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
  2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva.
    In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il limite massimo del 75% dei proventi globali delle prestazioni.

Articolo 28 – Atti negoziali

  1. L’Università, nell’ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.
  2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all’art. 13 del presente Statuto.
  3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.
  4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.
  5. Il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale e ai dirigenti negli ambiti di rispettiva pertinenza. Relativamente agli acquisti direttamente connessi all’attività didattica e di ricerca, esse sono anche attribuite ai direttori di dipartimento, che le esercitano secondo la normativa di riferimento solo per gli atti di esclusivo interesse del dipartimento da loro diretto, nell’ambito delle risorse ad esso assegnate e nel rispetto della competenza di valore come definita dalla normativa interna dell’Ateneo. È fatta salva la facoltà di delega secondo le disposizioni di legge e la normativa interna di Ateneo.

Articolo 29 – Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative

  1. L’Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.
  2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.
  3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.

Titolo VI – Regolamenti e codice etico (artt. 30-34)
Articolo 30 – Regolamenti

  1. L’organizzazione dell’Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.
  2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.
  3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell’Ateneo.

Articolo 31 – Contenuto dei regolamenti

  1. Il regolamento di Ateneo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ateneo nel suo complesso, nonché delle singole strutture che lo compongono.
  2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell’Ateneo.
  3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l’ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l’Università rilascia titoli di studio.
  4. Il regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell’Ateneo, nonché l’attività negoziale dello stesso, nel rispetto delle norme e dei principi di legge in materia di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione dell’Università.
  5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei loro organi.

Articolo 32 – Approvazione dei regolamenti

  1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.
  2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.
  3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  4. Il regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza e le sue modifiche sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell’Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.
  5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.
  6. I regolamenti che non rientrano nelle categorie precedenti sono approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Articolo 33 – Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti

  1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell’Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.

Articolo 34 – Codice etico e di comportamento

  1. Il codice etico e di comportamento del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell’Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità, nelle relazioni interne e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l’Ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
  2. L’accertamento di violazioni di valori e principi etici dell’Ateneo e di comportamenti non conformi alle norme del codice, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all’irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità:
    a) rimprovero scritto;
    b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall’incarico di responsabilità affidato;
    c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall’incarico di responsabilità affidato;
    d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni.
  3. Il codice etico e di comportamento e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.

Titolo VII – Disposizioni finali e transitorie (artt. 35-43)
Articolo 35 – Entrata in vigore dello Statuto

  1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore, conformemente alle norme di legge in materia di adozione delle modifiche statutarie, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. (Comma abrogato)

Articolo 36 – Revisione statutaria

  1. L’iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell’Ateneo.
  2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento entro un termine fissato dal rettore non inferiore a quindici giorni. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 37 – Norme comuni

  1. Sono cariche accademiche le cariche di rettore, prorettore, senatore accademico, consigliere di amministrazione, presidente di scuola, direttore di dipartimento, coordinatore di dottorato di ricerca, presidente di corso di studio.
    I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
    a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
    b) essere componenti degli organi di cui al Titolo II bis del presente Statuto, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti limitatamente alla Consulta degli studenti;
    c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;
    d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
    e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
    f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nell’ANVUR.
  2. L’elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
  3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio delle cariche accademiche di cui al comma 1 del presente articolo. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all’atto della nomina, per il regime d’impegno a tempo pieno.
  4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuità alle sedute dell’organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.
  5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.
  6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, nei limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di componente di organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato.
  7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell’Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
  8. L’elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
  9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.
  10. I rappresentanti degli studenti, oltre alla possibilità di accesso ai dati di cui al precedente comma, hanno la possibilità di richiedere le elaborazioni statistiche rispetto a tali dati, anche con riferimento a singoli corsi di studio e a singoli insegnamenti. Gli uffici preposti dell’amministrazione di Ateneo hanno l’obbligo di mantenere la riservatezza sull’identità dei richiedenti.

Articolo 38 – Termini per i pareri

  1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell’Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva.

Articolo 39 – Disposizioni sulle deleghe

  1. In costanza di delega, l’organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento.

Articolo 40 – (spostato al nuovo art. 12 ter)

Articolo 41 – Interpretazioni

  1. Nello Statuto:
    a) per “professori” si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;
    b) per “docenti” si intendono i professori di cui al punto a), i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;
    c) per “personale tecnico-amministrativo” si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell’Ateneo non ricompreso nel precedente punto b);
    d) per “personale” si intende il personale di cui ai precedenti punti b) e c);
    e) per “studenti” si intendono gli iscritti a corsi di studio dell’Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 42 – (abrogato)

Art. 42 bis – (abrogato)

Articolo 43 – (abrogato)

FONTE

www.unict.it

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